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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20292/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

Gli originari attori, tutti associati del Consorzio Montecampione, sostenevano che lo statuto del consorzio prevedesse lo scioglimento di diritto nel caso in cui il Comune di Pian Camuno avesse revocato la delega dei servizi pubblici indivisibili affidati al consorzio. Deducevano che l’introduzione della TASI da parte del Comune avrebbe comportato, in sostanza, l’avocazione al Comune dei servizi e quindi la causa di scioglimento del consorzio con effetti dal 12 luglio 2014. Chiedevano anche l’annullamento delle delibere consortili successive, la declaratoria di inefficacia degli atti dispositivi successivi allo scioglimento, l’ordine di convocare gli organi per la liquidazione e il risarcimento dei danni per responsabilità del Presidente. In appello e poi in cassazione censuravano la motivazione della Corte territoriale, ritenuta meramente apparente; lamentavano inoltre violazione dell’art. 115 c.p.c. per non avere la Corte valorizzato come fatti non contestati e come confessioni stragiudiziali alcune dichiarazioni del Presidente del consorzio, nonché violazione delle norme sull’interpretazione dello statuto e delle associazioni; infine deducevano omesso esame di fatti decisivi relativi ai servizi finanziati dalla TASI e a quelli effettivamente erogati dal consorzio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché la Corte d’appello aveva motivato in modo sufficiente e non apparente, potendo esaminare congiuntamente motivi di appello connessi, e comunque aveva escluso, con adeguata lettura della documentazione, che l’introduzione della TASI avesse comportato automaticamente la revoca della delega e quindi lo scioglimento del consorzio. Ha dichiarato inammissibili anche i motivi relativi alla violazione dell’art. 115 c.p.c. e alla pretesa confessione stragiudiziale, osservando che la doglianza mirava in realtà a contestare la valutazione di merito e la qualificazione giuridica delle dichiarazioni del Presidente, già esaminate e ritenute prive di animus confitendi. È stato inoltre ritenuto inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché proposto contro una sentenza di doppia conforme e comunque diretto a una rivalutazione del materiale probatorio. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di legittimità in favore di entrambe le parti controricorrenti, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se meramente apparente, cioè se non rende percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve consentire di comprendere il ragionamento decisorio; non è necessario che esamini separatamente ogni argomento se i motivi sono connessi.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro per denunciare nullità della sentenza o omessa pronuncia, ma non per ottenere una diversa lettura del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o inesistenti; non riguarda la mera valutazione delle prove offerte.

  • art. 116 c.p.c.

    La critica alla selezione e valutazione del materiale probatorio attiene al merito e non è censurabile come violazione dell’art. 115 c.p.c.

  • art. 16 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti insieme alle norme sulle associazioni, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 27 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di associazioni, senza che la Corte accogliesse la doglianza.

  • art. 29 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di associazioni, senza che la Corte accogliesse la doglianza.

  • art. 30 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di associazioni, senza che la Corte accogliesse la doglianza.

  • art. 36 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di associazioni, senza che la Corte accogliesse la doglianza.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per l’interpretazione delle disposizioni statutarie, ma la censura è stata respinta perché mirava a imporre una diversa qualificazione delle dichiarazioni del Presidente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Non consente di chiedere una rivalutazione del merito; inoltre, in presenza di doppia conforme, il motivo è limitato secondo l’art. 348-ter c.p.c.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può fondarsi sul vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. sulle questioni di fatto già decise in entrambi i gradi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1 dello Statuto del Consorzio Montecampione

    La causa di scioglimento automatica era collegata, secondo la tesi degli attori, alla revoca della delega dei servizi; la Corte ha escluso che tale revoca fosse provata.

  • art. 612-bis c.p.c.

    Richiamato nelle domande di merito per la condanna a un importo giornaliero in caso di ritardo nell’esecuzione dell’ordine, ma la pretesa non è stata accolta.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è solo apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il fondamento logico-giuridico della decisione; non basta che il giudice non risponda separatamente a ogni singolo argomento se affronta in modo unitario questioni strettamente connesse.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o inesistenti, non quando contesta o rivaluta il contenuto delle prove regolarmente acquisite.
  • La qualificazione di una dichiarazione come confessione stragiudiziale richiede la verifica dell’animus confitendi; se il giudice di merito esclude motivatamente tale elemento, la censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova lettura delle prove; in presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sui fatti è ulteriormente limitato.
  • Quando la controversia ruota sull’interpretazione di uno statuto o di un regolamento associativo, la censura in cassazione è ammissibile solo se si denuncia un vero errore di diritto o un vizio motivazionale rilevante, non se si mira a sostituire alla lettura del giudice di merito una propria interpretazione del significato degli atti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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