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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46068/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cordaro impugna la sentenza di conferma della condanna per il reato di concorso in falso (artt. 110, 479 c.p.), deducendo: (1) carenza dell'elemento soggettivo del concorso ai sensi dell'art. 110 c.p., sostenendo che non vi fosse il proposito criminoso personale di concorrere nel falso ideologico commesso da Fulgoni; (2) vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del "falso innocuo", cioè che la falsità non avrebbe inciso sulla funzione probatoria del documento e sarebbe quindi priva di rilevanza penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza: i giudici hanno ritenuto che i motivi ripropongano in pratica una rivalutazione del merito già compiutamente motivata dai giudici di merito, senza confutare le argomentazioni della Corte d'appello. Dalla istruttoria è emerso che Cordaro aveva fatto sottoscrivere al venditore l'atto fuori dalla presenza della funzionaria Fulgoni, la quale attestò falsamente di aver verificato la firma in sua presenza; la Corte d'appello aveva correttamente ricostruito il concorso materiale e l'assenza di caratteristiche di innocuità del falso, vista la valenza probatoria dell'atto. Per legge (art. 616 c.p.p.) il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per colpa nell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Regola il concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto che dal materiale probatorio emergesse la volontà di Cordaro di far apporre la firma al venditore in altro luogo e che tale condotta sia riconducibile al concorso nel falso ideologico posto in essere dalla pubblica ufficiale

  • art. 479 cod. pen.

    Falso ideologico in atto pubblico: la falsità contestata riguarda l'attestazione della pubblica ufficiale circa la presenza e l'identità del firmatario; la Corte ha ritenuto che la falsità non fosse "innocua" poiché poteva incidere sulla genuinità e funzione probatoria dell'atto

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. L. 18/12/2020, n. 176

    Norma processuale richiamata per il trattamento del ricorso senza intervento delle parti, con conclusioni scritte

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità per profili di colpa dell'atto impugnatorio, il pagamento di una somma alla cassa delle ammende: la Corte ha applicato questa sanzione (Euro 3.000,00)

  • Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010 (giurisprudenza citata)

    Richiamata per la definizione di "falso innocuo": la Corte ha precisato che il falso è innocuo solo se non incide sulla funzione documentale o sui dati attestati; nel caso concreto la falsità aveva rilevanza

  • Sez. 5, n. 23891 del 18/03/2019 (giurisprudenza citata)

    Ulteriore richiamo giurisprudenziale sul principio secondo cui la falsità che può influire sulla valenza probatoria dell'atto non è da considerarsi innocua

Massime di principio

  • Per contestare con successo il concorso morale o materiale in un falso commesso da un pubblico ufficiale occorre confrontare specificamente e nel merito le risultanze probatorie valutate dai giudici di merito; una mera richiesta di rivalutazione dei fatti senza superare la motivazione dei giudici di merito è insufficiente in sede di Cassazione
  • Il concorso di un privato nel falso commesso da un pubblico ufficiale può essere ravvisato anche se il privato ha fatto apporre la firma in altro luogo e il pubblico ufficiale ha attestato falsamente di averla verificata in sua presenza: rileva la causalità e la riferibilità della condotta al fine di agevolare o rendere possibile la falsità
  • Il "falso innocuo" è un'eccezione strettamente interpretata: per essere tale la falsità deve non avere effetti sulla funzione documentale o sulla verità dei dati rilevanti; se l'atto ha valenza probatoria e la falsità può incidere su quella valenza, non si configura l'innocuità
  • In Cassazione i motivi che si concentrano esclusivamente sul merito e non confutano le argomentazioni logiche e motivate dei giudici di merito saranno dichiarati manifestamente infondati e quindi inammissibili
  • L'introduzione di ricorsi infondati o negligenti può comportare, oltre al rigetto, l'obbligo di rifondere le spese processuali e il versamento di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi necessario valutare con cura l'ammissibilità e il contenuto probatorio prima di proporre ricorso

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