Cassazione Penale, Sentenza n. 25507/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la sostituzione della pena detentiva inflitta con sentenza irrevocabile del 18/03/2016 con una delle pene sostitutive introdotte dall'art. 20-bis cod. pen. dal d.lgs. n. 150/2022, dopo la revoca della sospensione condizionale della pena. Ha censurato l'ordinanza per aver attribuito erroneamente la competenza alla magistratura di sorveglianza e per non avere sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 20-bis cod. pen. e 95 d.lgs. 150/2022 (rilevando una disparità di trattamento rispetto ai procedimenti pendenti in Cassazione alla data di entrata in vigore della riforma).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Pur ritenendo erronea in termini motivazionali la collocazione della competenza (la Corte di appello aveva richiamato la magistratura di sorveglianza), la decisione è stata considerata comunque corretta perché la disciplina transitoria dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 limita l'applicazione retroattiva delle pene sostitutive ai soli casi in cui il procedimento fosse pendente innanzi alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della riforma e il condannato abbia proposto istanza nei termini previsti. Poiché la sentenza di condanna era divenuta irrevocabile il 18/03/2016 (prima dell'entrata in vigore della riforma), la richiesta di sostituzione non poteva trovare accoglimento anche se la pena era poi divenuta eseguibile in epoca successiva per revoca della sospensione condizionale. E' stata inoltre rigettata la questione di legittimità costituzionale richiamando la giurisprudenza di questa Corte che considera legittime le limitazioni transitorie in presenza di ragioni di tutela del giudicato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 150 del 2022 (riforma Cartabia)
Ha riformato il regime delle pene sostitutive introducendo l'art. 20-bis cod. pen. e l'art. 95 con disciplina transitoria: le disposizioni più favorevoli si applicano per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore in Cassazione, consentendo in quei casi l'istanza al giudice dell'esecuzione nei termini previsti.
Introduce le pene sostitutive per pene detentive brevi (semilibertà e detenzione domiciliare fino a 4 anni; lavoro di pubblica utilità fino a 3 anni; pena pecuniaria fino a 1 anno) e ne disciplina l'ambito di applicazione.
Disciplina transitoria che limita l'effetto retroattivo delle nuove norme favorevoli alle ipotesi in cui il procedimento sia pendente in Cassazione alla data di entrata in vigore e regola la procedura per l'istanza al giudice dell'esecuzione; esclude l'estensione delle pene sostitutive ai titoli irrevocabili anteriori alla riforma.
Principio della retroattività della disposizione penale più favorevole al reo, cui tuttavia può essere posto un limite dalla formazione del giudicato (sentenza irrevocabile) secondo la disciplina legislativa e la giurisprudenza.
Norma procedurale richiamata per l'istanza da presentare al giudice dell'esecuzione nei casi consentiti dalla disciplina transitoria (termine dei 30 giorni dall'irrevocabilità della sentenza nei casi pendenti in Cassazione).
art. 67 della legge n. 689 del 1981
Esclude l'applicabilità delle misure alternative alla detenzione al condannato cui sia applicata una pena sostitutiva, con eccezioni tassative; la Corte ha richiamato tale disposizione per delineare i limiti delle misure alternative.
Cost., artt. 3, 24 e 27
Richiamati dal ricorrente nella censura di illegittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza che ammette limiti transitori alla retroattività della norma penale più favorevole in presenza di giustificati fini di tutela del giudicato.
Massime di principio
- Le nuove disposizioni penali più favorevoli si applicano retroattivamente solo nei limiti previsti dalla disciplina transitoria: in particolare, per le pene sostitutive introdotte dal d.lgs. 150/2022 l'applicazione retroattiva è riservata ai procedimenti che fossero pendenti in Cassazione alla data di entrata in vigore della riforma e per i quali venga proposta istanza nei termini stabiliti.
- Una sentenza di condanna irrevocabile antecedente all'entrata in vigore della riforma non diventa automaticamente suscettibile di conversione in pena sostitutiva se la sua esecutività sopravviene successivamente (ad esempio per revoca della sospensione condizionale); il giudicato costituisce un limite all'estensione retroattiva.
- Il giudice dell'esecuzione può valutare e applicare le pene sostitutive solo nei casi previsti dalla normativa transitoria e dalle norme procedurali (es. istanza ai sensi dell'art. 666 c.p.p. nei casi consentiti); altrimenti la competenza resta quella prevista dalla legge (magistratura di sorveglianza o altro organo competente secondo il quadro normativo applicabile).
- Le questioni di legittimità costituzionale avverso le limitazioni transitorie hanno scarse probabilità di successo, in presenza di precedenti della Corte di cassazione che ritengono giustificate tali deroghe per la salvaguardia della certezza del giudicato.
- Per ottenere la sostituzione della pena sulla base della riforma è fondamentale verificare la fase processuale alla data di entrata in vigore: se il procedimento era pendente in Cassazione, si può presentare l'istanza nei termini; in tutti gli altri casi la richiesta rischia di essere inammissibile o infondata.
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