Cassazione Penale, Sentenza n. 33996/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP e confermata dal Tribunale del riesame; l'accusa contemplava partecipazione e direzione di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (marijuana) e plurimi episodi di acquisto, detenzione e cessione. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione nella ricostruzione del vincolo associativo, sostenendo che si trattava di mera attività di spaccio svolta con singoli "pusher" a cui delegava le vendite, che non sussisteva una struttura organizzata né la sua posizione sovraordinata, e che conversazioni in atti dimostravano l'assenza di volontà di entrare in "società". Contestava inoltre la valutazione delle esigenze cautelari e il diniego degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la portata probatoria e la motivazione del Tribunale del riesame. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente motivato la gravità indiziaria sulla base di intercettazioni telefoniche e ambientali, videoriprese (presso un autolavaggio usato come base operativa), sequestri ripetuti di stupefacente e contatti continui tra i partecipi. La Corte ha condiviso la valutazione della sussistenza di un'organizzazione stabile e di un ruolo sovraordinato del Salici, per atti e indicazioni impartite ai sodali (es. istruzioni sulla cancellazione della cronologia e direttive ai "pusher" su zone/orari). Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato la presunzione relativa di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, osservando che il Tribunale ha correttamente ritenuto non sussistenti elementi idonei a superare tale presunzione. Condanna il ricorrente alle spese processuali e dispone gli adempimenti di rito.
Norme richiamate
Norma che disciplina il procedimento di riesame; la Corte richiama che il controllo di legittimità è limitato a verificare la completezza e la congruenza della motivazione del giudice di merito, senza rinnovare la valutazione del merito probatorio.
Prevede la fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ritiene che l'esistenza dell'associazione possa essere desunta da elementi indiziari e "facta concludentia" quali contatti continui, uso di beni comuni e modalità esecutive ripetute.
Disciplina le condotte di acquisto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; i riscontri probatori (sequestri, intercettazioni) sono stati ritenuti idonei a configurare la ripetizione dei reati fine.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Introduce una presunzione relativa di pericolosità sociale per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, che alleggerisce l'onere motivazionale richiesto al giudice cautelare: spetta all'imputato provare circostanze idonee a escludere la sussistenza delle esigenze cautelari (es. tempo decorrente, rescissione dei legami con il sodalizio).
Fissa il requisito della gravità degli indizi per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte osserva che, nella fase cautelare, è sufficiente la gravità indiziaria senza richiedere i più stringenti requisiti di precisione e concordanza propri del giudizio di merito.
art. 192, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamata per distinguere il diverso livello di valutazione: i requisiti di precisione e concordanza sono necessari per il giudizio di merito ma non richiesti nella stessa misura per le misure cautelari.
Norma generale sulle misure cautelari personali; richiamata nei motivi del ricorrente ma la Corte non ha ritenuto che fosse stata violata nella motivazione del riesame.
art. 94 co. 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento agli adempimenti finali connessi alla condanna alle spese processuali; la Corte dispone gli adempimenti di rito.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari per reati di droga, la gravità degli indizi (art. 273) è sufficiente per la misura cautelare: la valutazione non richiede lo stesso grado di precisione e concordanza del giudizio di merito.
- L'esistenza di un'associazione per il traffico di stupefacenti può essere desunta da "facta concludentia" (contatti ripetuti, uso di beni comuni, base operativa, ruoli organizzativi, modalità esecutive coerenti) e non necessita di prova formale di un patto scritto tra i partecipi.
- Per i delitti previsti dall'art. 74 d.P.R. 309/90 opera una presunzione relativa di pericolosità (art. 275, comma 3): l'onere è sull'indagato di fornire elementi che dimostrino il superamento della presunzione (es. tempo trascorso dai fatti, cessazione dei rapporti con il sodalizio).
- Le conversazioni isolatamente favorevoli alla linea difensiva non bastano a sovvertire una valutazione cautelare sorretta da plurimi elementi indiziari convergenti; il giudice valuta il complesso probatorio.
- In Cassazione il sindacato sulle misure cautelari è limitato alla verifica della congruenza e adeguatezza della motivazione del giudice di merito: non è consentito un nuovo apprezzamento ex novo delle prove, salvo vizi motivazionali evidenti.
- Per ottenere misure meno afflittive (es. arresti domiciliari e braccialetto elettronico) l'indagato deve fornire elementi concreti e specifici idonei a escludere la presunzione di pericolosità e il rischio di recidiva.
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