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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8518/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la riparazione per ingiusta detenzione per il periodo 10/04/2015 - 04/07/2016 (custodia cautelare e poi arresti domiciliari), essendo stato imputato provvisoriamente ai sensi dell'art. 584 c.p. e poi assolto in primo grado. La Corte d'Appello aveva rigettato l'istanza ritenendo che la partecipazione attiva del ricorrente a una rissa, quale fatto accertato nel giudizio di merito, fosse una condotta dolosa o gravemente colposa causalmente rilevante ai fini dell'adozione e del mantenimento della misura cautelare. In Cassazione il ricorrente ha denunciato errata applicazione dell'art. 314 c.p.p. in relazione agli artt. 584 c.p. e 3 e 24 Cost., sostenendo che la condotta ostativa dovrebbe essere esterna alla struttura del reato contestato, e ha contestato la motivazione circa la sussistenza della rissa, la partecipazione dell'imputato e il nesso causale tra tale condotta e la misura cautelare, lamentando anche selezione delle prove da parte del giudice di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che il giudice della riparazione, pur operando un giudizio autonomo rispetto al processo penale, non può sovvertire accertamenti chiari e inequivoci del giudice della cognizione. Nel caso di specie la partecipazione del ricorrente alla rissa era un fatto accertato dal giudice di merito e poteva essere considerato condotta ostativa, causalmente rilevante per l'adozione e il mantenimento della misura cautelare; l'assoluzione aveva riguardato il nesso causale tra rissa e morte della vittima, non l'esistenza della rissa né la partecipazione attiva dell'istante. La Corte ha inoltre ritenuto non manifestamente illogica la motivazione impugnata e ha affermato che la condotta ostativa può coincidere con elementi della fattispecie contestata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen. (riparazione per ingiusta detenzione)

    Applicato per valutare l'esclusione del diritto alla riparazione quando il detenuto abbia dato causa alla detenzione con dolo o colpa grave; il giudice della riparazione svolge un giudizio autonomo ma non può ignorare fatti chiaramente accertati dal giudice di merito

  • art. 584 cod. pen. (omicidio colposo)

    La imputazione provvisoria era fondata su fattispecie collegate alla morte della vittima; la Corte osserva che l'assoluzione per ragionevole dubbio sul nesso causale tra rissa e morte non esclude che la partecipazione alla rissa fosse un fatto accertato e rilevante ai fini della misura cautelare

  • art. 3 Cost.

    Citato dal ricorrente in ordine alla parità e tutela; la Corte non ha ritenuto che la violazione di principi costituzionali emergesse nella valutazione della condotta ostativa

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente con riguardo al diritto alla difesa; la Corte ha ritenuto inammissibile l'argomentazione nel senso che la motivazione fosse carente o viziosa rispetto agli accertamenti probatori

Massime di principio

  • Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al giudizio penale di merito, ma non può sovvertire fatti chiaramente accertati dal giudice della cognizione
  • Per escludere la riparazione è sufficiente dimostrare che l'imputato abbia dato causa alla detenzione con dolo o colpa grave; tale condotta può coincidere con elementi della fattispecie contestata
  • L'assoluzione per ragionevole dubbio rispetto a un elemento (es. nesso causale con un evento letale) non implica automaticamente l'assenza di altri fatti accertati (es. la partecipazione a una rissa) che possano giustificare la misura cautelare
  • Il giudice della riparazione deve valutare ex ante, con autonomia, tutti gli elementi probatori disponibili e motivare congruamente la propria convinzione; tuttavia non può ignorare valutazioni probatorie chiare del processo principale
  • In situazioni simili conviene concentrare la difesa sulla prova che l'elemento qualificante ritenuto ostativo non era realmente accertato o non era causalmente rilevante per l'adozione della misura cautelare
  • Se si contesta la motivazione del giudice di merito, occorre evidenziare contraddizioni specifiche o omissioni concrete nelle valutazioni probatorie, non generiche censure

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