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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35533/2024 del 23/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato dichiarato colpevole del reato previsto dall'art. 95, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per aver reso una dichiarazione sostitutiva di certificazione falsa nell'istanza di patrocinio a spese dello Stato: aveva indicato un reddito imponibile di euro 2.044,91 per il 2018 mentre risultava un reddito complessivo del nucleo familiare pari a euro 33.359,59, oltre la soglia di euro 11.528,41. In cassazione ha proposto due motivi: (1) errore ascrivibile all'avvocato che avrebbe compilato un modello prestampato e indicazione del solo reddito personale, non del nucleo familiare; deduzione di mancata applicazione dell'art. 95 d.P.R. 115/2002; (2) censura sulla revoca della sospensione condizionale della pena (art. 164 c.p.), sostenendo che la revoca sia intervenuta senza richiesta della Procura generale e che la sommatoria delle pene sarebbe inferiore alla soglia dell'art. 163 c.p.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta genericità e infondatezza. Ha confermato la decisione della Corte di appello di Ancona che aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena e aveva confermato la condanna per il falso in relazione all'istanza di patrocinio a spese dello Stato. La Corte ha ritenuto inescusabile l'errore relativo all'applicazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato, osservando che l'art. 76 d.lgs. 115/2002, richiamato dall'art. 95, integra la fattispecie penale e l'errore su tale materia non è scusabile. Ha inoltre ritenuto che, per situazione di convivenza e per il mancato riconoscimento del reddito di cittadinanza per eccedenza reddituale, l'imputato non poteva ignorare l'ammontare del reddito familiare. Quanto alla revoca della sospensione condizionale, la Corte ha confermato che il provvedimento ha natura dichiarativa e che il giudice di appello può revocarlo d'ufficio ai sensi dell'art. 168, comma 3, c.p., specie in presenza di precedenti sospensioni; non si è ravvisata violazione del divieto di reformatio in peius. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art.95, comma 1

    La norma incrimina la falsità nella dichiarazione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha confermato che la dichiarazione menzognera costituisce reato.

  • d.lgs. n.115 del 2002, art.76

    Disciplina il patrocinio a spese dello Stato ed è richiamata dall'art. 95: la Corte ha ritenuto che l'errore sulla disciplina del patrocinio integri un errore sulla legge penale richiamata ed è pertanto inescusabile.

  • Codice penale, art.164

    Indica le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto legittima la revoca della sospensione quando tali cause risultano presenti.

  • Codice penale, art.168, comma 3

    Il provvedimento di revoca della sospensione condizionale ha natura dichiarativa e può essere pronunciato anche d'ufficio dal giudice di appello o di esecuzione quando emergono le cause ostative.

  • Codice penale, art.163

    Stabilisce limiti e condizioni per l'applicazione della sospensione condizionale; il ricorrente aveva eccepito che la sommatoria delle pene fosse inferiore alla soglia ma la Corte ha considerato i precedenti sospesi a carico dell'imputato.

  • Codice penale, art.47

    Concetto di errore sulla legge: la Corte distingue tra legge penale e altre norme; ha ritenuto che l'errore su norme richiamate dalla fattispecie penale sia da considerare errore sulla legge penale e quindi non scusabile.

  • Codice di procedura penale, art.674, comma 1-bis

    Il giudice dell'esecuzione (e in base alla giurisprudenza anche il giudice di appello) può rilevare la presenza delle cause ostative alla sospensione condizionale anche d'ufficio; la Corte si è richiamata a tale principio per legittimare la revoca senza richiesta del pubblico ministero.

Massime di principio

  • La compilazione errata di un modulo da parte del difensore o di terzi non esime l'autore della dichiarazione sostitutiva dalla responsabilità penale quando la normativa richiamata dalla fattispecie penale è chiara: l'errore su norme richiamate dalla legge penale è inescusabile.
  • La falsità nella dichiarazione resa per ottenere il patrocinio a spese dello Stato è punibile quando il reddito dichiarato risulta in contrasto con accertamenti oggettivi che evidenziano il superamento della soglia prevista.
  • Il giudice d'appello può revocare la sospensione condizionale della pena d'ufficio qualora emergano cause ostative previste dall'art. 164 c.p.; tale provvedimento è di natura dichiarativa e non richiede necessariamente una richiesta della Procura.
  • In cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: le censure generiche non supportate da documentazione o da argomentazione autonoma e specifica sono di regola inammissibili.
  • La convivenza e circostanze oggettive rilevanti (es. denegata prestazione sociale per eccedenza reddituale) possono essere valutate come elementi che rendono conoscibile all'imputato la reale situazione reddituale del nucleo familiare.

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