Sentenza n. 1756/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Comune sull’istanza del 26 maggio 2026 volta a ottenere la verifica di presunte opere edilizie abusive realizzate su fondi adiacenti
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, proprietari di immobili posti di fronte o in prossimità dei fondi interessati, hanno chiesto al Comune di Centola di esercitare i poteri di vigilanza edilizia in relazione a una serie di opere che ritenevano abusive: manufatti stabilmente ancorati al suolo nell’area condominiale; chiusura di un vano al piano terra mediante inglobamento di un porticato; innalzamento di un muro di contenimento per circa 0,30 metri e 2 metri lineari; tettoia, pavimentazione, pilastri e ringhiera. Dopo l’istanza del 26 maggio 2026 e una diffida rimaste senza risposta, hanno proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per ottenere un ordine di provvedere. Hanno fatto valere il loro interesse, in quanto proprietari confinanti potenzialmente pregiudicati, e l’obbligo del Comune di verificare le opere sulla base di una segnalazione circostanziata e documentata.
La decisione
Il ricorso è accolto. Il TAR riconosce la legittimazione e l’interesse dei proprietari confinanti ad attivare i poteri comunali di vigilanza e repressione edilizia quando lamentino possibili pregiudizi da opere potenzialmente abusive. Considerata la natura specifica e documentata della segnalazione, il Comune era tenuto ad avviare e concludere il controllo con un provvedimento espresso; il silenzio è quindi illegittimo. Il Comune deve riscontrare l’istanza entro il termine perentorio di 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, svolgendo gli accertamenti e indicando se gli abusi sussistano e, in caso positivo, quali procedimenti siano stati intrapresi. In caso di ulteriore inerzia, il Tribunale potrà nominare un commissario ad acta su istanza di parte. Il Comune è condannato a pagare ai ricorrenti € 800, oltre accessori di legge; le spese sono compensate tra le parti private.
Norme richiamate
Tale obbligo è altresì evidente ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990, secondo cui "ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza (...) le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso"
Quando il procedimento consegue obbligatoriamente a un’istanza, l’amministrazione deve concluderlo con un provvedimento espresso; nel caso concreto tale dovere sussisteva rispetto alla richiesta di verifica edilizia.
art. 27, comma 1, d.P.R. 380/2001
a fronte di una segnalazione che, come nella vicenda in esame, è circostanziata e documentata, l’Amministrazione è obbligata ad attivare e concludere, con atto espresso, il procedimento di controllo e verifica della natura abusiva dell’opera realizzata, in quanto, in virtù dell’art. 27, comma 1, del d.p.r. n. 380/2001 e dell’art. 193 della L.R. n. 65/2014, il Comune esercita la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia svolta nel proprio territorio, e a seguito del doveroso esercizio del potere di vigilanza ha l’obbligo di pronunciarsi con l’emissione di un provvedimento espresso.
Il potere comunale di vigilanza edilizia comporta, a fronte di una segnalazione circostanziata e documentata, l’obbligo di effettuare il controllo e concluderlo con un provvedimento espresso.
art. 193 l.r. Toscana 10 novembre 2014, n. 65
a fronte di una segnalazione che, come nella vicenda in esame, è circostanziata e documentata, l’Amministrazione è obbligata ad attivare e concludere, con atto espresso, il procedimento di controllo e verifica della natura abusiva dell’opera realizzata, in quanto, in virtù dell’art. 27, comma 1, del d.p.r. n. 380/2001 e dell’art. 193 della L.R. n. 65/2014, il Comune esercita la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia svolta nel proprio territorio, e a seguito del doveroso esercizio del potere di vigilanza ha l’obbligo di pronunciarsi con l’emissione di un provvedimento espresso.
Nel quadro normativo applicato dal TAR, la vigilanza comunale sull’attività urbanistico-edilizia, insieme all’obbligo procedimentale di concludere l’istanza, impone una risposta espressa alla segnalazione circostanziata.
Massime di principio
- Una segnalazione circostanziata e documentata di possibili abusi edilizi fa sorgere in capo al Comune l’obbligo di attivare e concludere il controllo di vigilanza con un provvedimento espresso, indicando se gli abusi sussistano e, in caso positivo, quali procedimenti siano stati intrapresi.
- Il proprietario confinante che lamenti possibili effetti pregiudizievoli derivanti da opere potenzialmente abusive è legittimato e ha interesse a sollecitare l’esercizio dei poteri comunali di vigilanza edilizia.
- In presenza dell’obbligo di provvedere, il giudice può ordinare all’amministrazione di riscontrare l’istanza entro un termine perentorio, senza predeterminare l’esito degli accertamenti amministrativi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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