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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00257/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministratore)

La controversia

Due amministratori di una società avevano impugnato la delibera assembleare del 31 marzo 2015 con cui erano stati revocati, chiedendo che fosse dichiarata la nullità della delibera e che fosse accertata la permanenza delle rispettive cariche; in primo grado era stata accolta la nullità della delibera, ma era stata rigettata la domanda risarcitoria relativa al mancato percepimento dei compensi. In appello la domanda risarcitoria era stata respinta. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) omessa/carente/contraddittoria motivazione e violazione degli artt. 112 e 329 c.p.c. e dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la questione della giusta causa di revoca non fosse stata devoluta in appello e che il Tribunale l’avesse implicitamente esclusa; 2) omesso esame di richieste istruttorie decisive, errore di percezione del giudice sul contenuto della prova e violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., con riferimento al diritto ai compensi deliberati dall’assemblea; 3) violazione degli artt. 1725 c.c. e 2043 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, perché la Corte d’appello, pur riconoscendo che il gravame investiva il tema del compenso degli amministratori, ha motivato in modo obiettivamente incomprensibile, soffermandosi sulla possibilità di impedire la revoca e sul limite temporale del danno, senza spiegare la domanda relativa alla perdita del compenso conseguente alla revoca poi annullata. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri due, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse affetta da obiettiva incomprensibilità, censurabile nei limiti del vizio di motivazione ancora deducibile in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato il procedimento camerale con proposta di definizione; la parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura era prospettata come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha osservato che il motivo non era decisivo nel caso concreto perché il primo motivo è stato accolto per vizio di motivazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte richiama il principio per cui la violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai poteri officiosi; non basta contestare la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o non la valuta secondo la regola prevista; non è ammissibile censurare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La carenza motivazionale è richiamata come vizio dedotto; la Corte la riconduce alla nozione di motivazione obiettivamente incomprensibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro dei motivi di violazione e falsa applicazione di legge dedotti con il terzo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro dei vizi processuali denunciati con i primi due motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e resta censurabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 329 c.p.c.

    Era invocato per sostenere l’acquiescenza parziale; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 1725 c.c.

    Era invocato nel terzo motivo, ma la censura è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile.

  • art. 2043 c.c.

    Era invocato nel terzo motivo come fonte del danno risarcibile; la Corte non è entrata nel merito della questione perché il motivo è stato dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la motivazione della sentenza di merito è censurabile solo quando presenti un’anomalia che renda la decisione obiettivamente incomprensibile o inesistente sul piano logico-formale, non quando si contesti semplicemente la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile in cassazione soltanto se il giudice ha posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o ha attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto; non è sufficiente lamentare un cattivo apprezzamento del materiale probatorio.
  • Quando l’appello devolve espressamente una questione specifica, il giudice di secondo grado deve pronunciarsi su quel thema decidendum con motivazione intelligibile e coerente; una motivazione che si soffermi su profili non decisivi o diversi rispetto alla domanda devoluta può integrare vizio denunciabile in cassazione.
  • La censura che introduca in cassazione una questione non affrontata dalla sentenza impugnata è inammissibile perché prospetta un tema nuovo non scrutinabile nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratoriRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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