Cassazione Penale, Sentenza n. 8605/2024 del 27/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione alla pronuncia che aveva rigettato una istanza di remissione del debito. Il ricorrente deduceva, in primo luogo, che nei procedimenti davanti al magistrato di sorveglianza non opera il giudicato in senso formale e che non può essere in astratto preclusa la rivalutazione di una domanda quando siano intervenute modifiche dei fatti che l'avevano giustificata. In secondo luogo denunciava vizio di motivazione perché il magistrato aveva liquidato il mutamento delle condizioni economiche come risultato di riorganizzazioni patrimoniali senza un'analisi effettiva della reale situazione economica e senza considerare elementi nuovi prodotti dalla difesa (e il decorso del tempo tra 2017 e la nuova istanza).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e ha ritenuto fondato, in particolare, il primo motivo. Ha affermato che, pur essendo operante nel sistema una preclusione processuale fondata sul principio del ne bis in idem (richiamando la giurisprudenza), tale preclusione è superabile quando nella nuova istanza siano dedotti aspetti fattuali o giuridici precedentemente non rappresentati e idonei a condurre all'accoglimento. Il magistrato di sorveglianza, se ritiene che le allegazioni non siano nuove o non siano idonee, deve motivare adeguatamente tale valutazione. Nell'ordinanza impugnata tale motivazione mancava, per cui la decisione è stata annullata e il procedimento è stato rinviato per nuovo giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 6
La norma disciplina l'istituto della remissione del debito oggetto della istanza; la Corte la colloca nel contesto procedurale esaminando la possibilità di riproporre la domanda quando emergano elementi nuovi.
Richiamato dalla giurisprudenza come fonte del principio del "ne bis in idem" applicabile anche alle ordinanze della magistratura di sorveglianza; giustifica una preclusione alla riproposizione se non vi sono elementi nuovi.
art. 666 cod. proc. pen., comma 2
Citato dalla giurisprudenza (Copelli) per affermare che la riproposizione è consentita quando siano dedotti aspetti fattuali o giuridici nuovi e idonei all'accoglimento.
Giurisprudenza: Sez. 1, Sent. n. 44849 del 14/10/2008 (Calandruccio)
Affermava l'operatività del principio del ne bis in idem anche per le ordinanze del magistrato di sorveglianza, con conseguente divieto di rivalutare la remissione del debito in mancanza di elementi nuovi.
Giurisprudenza: Sez. 1, Sent. n. 28276 del 02/02/2018 (Copelli)
Precisava che la riproposizione della richiesta di remissione del debito è ammessa quando si deducano aspetti fattuali o giuridici nuovi e non valutati anteriormente, idonei a condurre all'accoglimento.
Massime di principio
- Nei procedimenti davanti al magistrato di sorveglianza vale una preclusione fondata sul principio del ne bis in idem: non è di regola consentita la riproposizione identica di una istanza già decisa.
- Tale preclusione non è assoluta: la riproposizione è ammessa quando la nuova istanza evidenzi aspetti fattuali o giuridici non precedentemente rappresentati e tali da poter condurre all'accoglimento.
- Se il giudice ritiene che le nuove allegazioni non siano realmente innovative o non idonee a modificare la decisione, è obbligato a motivare esplicitamente le ragioni della non novità o della non idoneità.
- Motivazioni generiche (es. richiamare una presunta riorganizzazione patrimoniale senza analisi concreta) sono insufficienti: il giudice deve esaminare la situazione economico-patrimoniale attuale con riferimento agli elementi nuovi prodotti.
- In mancanza di una motivazione adeguata sulla novità o idoneità degli elementi posti dal richiedente, il provvedimento impugnato è annullabile con rinvio per nuovo giudizio.
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