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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22584/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Apicella ha impugnato la conferma della sua condanna per truffa contestando: 1) la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 640 c.p., sostenendo che i fatti costituiscono al più un inadempimento civilistico o il reato di insolvenza fraudolenta; 2) l'uso di elementi indiziari insufficienti e la mancanza di motivazione adeguata da parte della Corte d'appello (art. 606 c.p.p., artt. 192 e 533 c.p.p., art. 546 c.p.p.); 3) carenze, contraddittorieta e illogicita nella motivazione, inclusa la mancata considerazione della non comparizione della persona offesa e la mancata valutazione dell'attenuante ex art. 62 n. 4; 4) violazione del principio dell'insufficienza delle presunzioni e della regola del 'oltre ogni ragionevole dubbio' (art. 530 c.p.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti come truffa contrattuale: durante l'esecuzione del contratto di compravendita Apicella consegnò due assegni emessi in violazione del divieto di emissione, pur rassicurando il venditore sulla loro solvibilita, cagionando cosi il danno e conseguendo l'ingiusto profitto rappresentato dal gommone pagato in misura inferiore. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che ammette la truffa anche quando gli artifici sono posti in essere nella fase esecutiva del contratto e ha precisato che assegni privi di copertura possono integrare il raggiro se accompagnati da comportamento malizioso idoneo a creare un affidamento ragionevole nella vittima. Conseguentemente il ricorso e stato respinto e la condanna (nove mesi di reclusione e 200 euro di multa) e stata confermata; il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    La Corte ha interpretato l'art. 640 nel senso che la truffa puo essere integrata anche in ambito di contratti a esecuzione differita quando, durante la fase esecutiva, l'agente pone in essere artifici idonei a ingenerare nell'altra parte un ragionevole affidamento e a causare il danno e l'ingiusto profitto.

  • art. 606 c.p.p. (motivi di cassazione)

    lett. b), lett. c), lett. e)

    Articolo richiamato dal ricorrente per censurare vizi di applicazione della legge penale, istruzione probatoria e motivazione; la Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi prospettati ai sensi delle lettere indicate.

  • art. 530 c.p.p. (fini del giudizio)

    Il ricorrente invocava la regola del dubbio ragionevole; la Corte ha ritenuto che la valutazione delle prove effettuata in concreto dal giudice di merito fosse sufficientemente fondata e non violasse tale principio.

  • art. 192 c.p.p. (mezzi di prova)

    Richiamato dal ricorrente per censurare l'uso di prove indiziarie; la Corte ha ritenuto che le risultanze probatorie fossero congrue e ricostruissero adeguatamente i fatti.

  • art. 533 c.p.p. (sentenza di condanna: motivazione)

    Invocato per chiedere maggiore esaustivita motivazionale; la Cassazione ha reputato la motivazione del giudice di merito non viziata nei termini denunciati.

  • art. 546 c.p.p. (impugnazioni: motivi)

    Richiamato dal ricorrente fra le norme processuali impugnatorie; la Corte ha esaminato i profili dedotti e li ha ritenuti infondati.

  • art. 616 c.p.p. (spese del procedimento)

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 62, n. 4 c.p. (attenuante della particolare tenuita del fatto)

    Richiamata dal ricorrente a favore di una possibile attenuante; la Corte ha ritenuto non proponibile l'applicazione dell'attenuante alla luce della dinamica fraudolenta rilevata.

Massime di principio

  • Nei contratti a esecuzione differita la condotta fraudolenta posta in essere anche dopo la conclusione contrattuale puo integrare la truffa contrattuale se gli artifici hanno causato l'errore e il conseguente danno.
  • La semplice emissione di assegni privi di copertura non costituisce automaticamente truffa; e necessario che vi sia un comportamento malizioso o circostanze idonee a creare nell'altra parte un affidamento ragionevole sulla regolarita del pagamento.
  • La conoscenza da parte dell'agente dell'impossibilita di pagamento o di un divieto di emissione e le rassicurazioni rivolte alla controparte sono elementi probatori rilevanti per provare il dolo e il rapporto di causalita con il danno.
  • La mancata comparizione della persona offesa non esclude la valutazione del danno o la qualificazione del reato; il giudice deve comunque motivare la sua valutazione complessiva delle prove.
  • I giudici di merito hanno ampia discrezionalita nella valutazione della prova; la Corte di cassazione interviene solo se la motivazione e contraddittoria, illogica o manifesta priva di fondamento.
  • Per difendersi in situazioni analoghe conviene documentare tempestivamente la propria solvibilita e la veridicita degli strumenti di pagamento, nonche acquisire ricevute e comunicazioni che possano provare l'assenza di intenti fraudolenti.

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