Cassazione Penale, Ordinanza n. 22379/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata, già ritenuta responsabile nei giudizi di merito, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, lamentando: 1) la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione di penale responsabilità per la detenzione e introduzione in un istituto penitenziario di sostanza stupefacente di tipo hashish; 2) in via subordinata, l'erronea dosimetria della pena, con specifico riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso privo di specificità e comunque infondato nei motivi dedotti. Ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione congrua e non illogica sia sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato sia sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, valorizzando la negativa personalità dell'imputata, i plurimi precedenti e l'entità del fatto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
indicato come norma incriminatrice contestata per la detenzione e introduzione illecita di sostanza stupefacente di tipo hashish, in forma di lieve entità ex comma 5.
richiamato come norma aggravatrice applicata al fatto contestato.
richiamato quale parametro di valutazione per il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche, potendo il giudice valorizzare anche un solo elemento tra quelli indicati dalla norma.
evocato implicitamente nel passaggio sulle circostanze attenuanti generiche, negate sulla base di personalità negativa, precedenti e gravità del fatto.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che censura la motivazione sulla responsabilità penale deve essere specifico e pertinente: censure generiche o non aderenti alle rationes decidendi sono inammissibili.
- La motivazione di merito è insindacabile in cassazione quando risulti congrua e non illogica rispetto agli elementi costitutivi del reato e alle risultanze processuali valorizzate dal giudice di appello.
- Ai fini del riconoscimento o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può fondare la decisione anche su un solo elemento tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., se ritenuto prevalente; sono sufficienti, in particolare, la personalità negativa dell'imputato, i precedenti e l'entità del fatto.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche è legittimamente motivata quando il giudice di merito dia conto di elementi individualizzanti negativi e della gravità concreta della condotta, senza necessità di un esame analitico di tutti i criteri di legge.
Come è indicizzato
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