Cassazione Penale, Sentenza n. 10148/2024 del 11/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione connesso alla nullità degli atti processuali per mancata notificazione all'imputato, residente all'estero, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 169 c.p.p.; le notificazioni erano state eseguite solo nelle mani del difensore d'ufficio senza ulteriori ricerche, per cui il ricorrente deduceva la nullità degli atti successivi e della sentenza di primo grado. Inoltre la Corte territoriale aveva ritenuto erroneamente che l'imputato avrebbe dovuto proporre la rescissione del giudicato anziché la restituzione nel termine per proporre impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la valutazione della Corte d'appello circa l'inapplicabilità dell'istituto della restituzione nel termine e l'obbligo di proporre la rescissione del giudicato. Ha affermato che, in mancanza di prova della ricezione della comunicazione ex art. 169 c.p.p. per un imputato residente all'estero, l'autorità procedente deve effettuare ulteriori ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159 c.p.p. e che la mancata notificazione può comportare la nullità degli atti successivi. Per questi motivi la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia. Non è stato disposto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione, perché il termine ordinario di prescrizione, incrementato per la recidiva reiterata qualificata applicata all'imputato, è risultato pari a sedici anni e otto mesi.
Norme richiamate
Regola la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini; se manca prova della ricezione quando l'imputato risiede all'estero, occorrono ulteriori ricerche e, in mancanza, può risultare la nullità degli atti successivi.
Indica i luoghi in cui effettuare ricerche per la declaratoria di irreperibilità; deve essere invocato quando manca prova della ricezione della raccomandata prevista dall'art. 169 c.p.p.
Prevede la restituzione nel termine per proporre impugnazione per l'imputato che non ha avuto conoscenza del processo; istituto diverso dalla rescissione del giudicato e applicabile ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa previgente alla legge n. 67/2014.
Norma introdotta dalla legge n. 67/2014 che disciplina la rescissione del giudicato per assenza dell'imputato secondo le modifiche all'art. 420-bis; la Corte ha ricordato che tale rimedio si applica solo nei casi disciplinati dalla legge del 2014 e non ai procedimenti contumaciali definiti anteriormente.
Regola la dichiarazione di assenza dell'imputato; le modifiche operate dalla legge n. 67/2014 hanno collegato la rescissione del giudicato ai procedimenti in cui sia stata dichiarata l'assenza secondo tale disciplina.
Ha modificato la disciplina dell'assenza dell'imputato e introdotto rilevanti novità (fra cui la rescissione del giudicato) che si applicano solo ai procedimenti successivi alla sua entrata in vigore.
Prevede l'aumento della pena per recidiva reiterata qualificata; nel caso di specie ha incrementato il termine di prescrizione applicabile, determinando un lungo termine di prescrizione (sedici anni e otto mesi).
Norme rilevanti per il calcolo della pena e della prescrizione in presenza di circostanze e recidiva; utilizzate per determinare l'aumento del termine prescrizionale nel caso specifico.
Richiamato con riferimento agli effetti sulla prescrizione (sospensione/interruzione) e alla valutazione della possibilità di annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione; nel caso non ha permesso la statuizione di estinzione per prescrizione.
d.lgs. 7 settembre 2012 n. 155
Richiamato per spiegare l'accorpamento degli uffici giudiziari di Lucera a quelli di Foggia, cui sono stati trasmessi gli atti dopo l'annullamento.
Massime di principio
- Se l'imputato risiede all'estero e non sussiste prova della ricezione dell'avviso ex art. 169 c.p.p., l'autorità deve eseguire ulteriori ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159 c.p.p.; in mancanza, può configurarsi la nullità degli atti successivi.
- La restituzione nel termine per proporre impugnazione (art. 175 c.p.p.) è un rimedio eccezionale e distinto dalla rescissione del giudicato: quest'ultima, introdotta/ridefinita dalla legge n. 67/2014 (art. 629-bis e collegati), si applica solo nei casi disciplinati dalla riforma e non ai procedimenti contumaciali definiti anteriormente.
- Se il giudice di merito rimette l'imputato nel termine per proporre impugnazione, il giudice d'appello deve comunque esaminare i motivi posti in appello e non può rifiutare l'analisi invocando l'erronea scelta del rimedio processuale.
- La mancata notifica regolare degli atti essenziali (es. avviso di conclusione indagini) può determinare l'annullamento della sentenza di primo grado e di tutte le attività successive con restituzione degli atti al pubblico ministero per il prosieguo.
- L'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione richiede un accertamento certo del decorso del termine prescrizionale; la semplice richiesta del ricorrente non è sufficiente se il calcolo della prescrizione risulta influenzato da circostanze aggravanti (es. recidiva) o da atti interruttivi/sospensioni.
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