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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05489/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la sentenza di condanna di merito, con la pena detentiva sostituita dalla detenzione domiciliare per anni 3.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Prato per il reato di cui agli artt. 110 e 624-bis c.p. e aveva sostituito la pena detentiva con la detenzione domiciliare per anni 3 ai sensi degli artt. 545-bis c.p.p., 53 ss. e 56 della L. n. 689/1981. In cassazione vengono dedotti due motivi: l'erronea applicazione dell'art. 110 c.p. e la mancanza di motivazione sul punto; l'erronea applicazione dell'art. 114 c.p. e la mancanza di motivazione sul punto. La Corte rileva però che si tratta di censure meramente riproduttive di questioni già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza di appello.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come norma sulla partecipazione concorsuale; la censura sul suo erroneo uso è giudicata inammissibile perché già esaminata in appello e priva di confronto con la motivazione di merito

  • art. 114 c.p.

    richiamato come norma sulla diminuzione di pena per minima importanza del contributo; la censura è ritenuta non consentita in cassazione perché reiterativa di doglianze già disattese

  • art. 624-bis c.p.

    norma incriminatrice del reato per cui vi è stata condanna confermata in appello

  • art. 545-bis c.p.p.

    richiamato quale base processuale per la sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva

  • art. 53 L. 24 novembre 1981, n. 689

    richiamato insieme alle disposizioni sulla sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare

  • art. 56 L. 24 novembre 1981, n. 689

    richiamato insieme alle disposizioni che consentono la sostituzione della pena detentiva

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre questioni già dedotte e disattese nei gradi di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di erronea applicazione di norme sul concorso di persone o sulla minore importanza del contributo non può risolversi in una mera reiterazione di doglianze di merito, ma deve indicare in modo puntuale l'errore di diritto o il vizio motivazionale della decisione impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, nei limiti previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La sostituzione della pena detentiva con una pena domiciliare o altra misura sostitutiva, se disposta nei gradi di merito, resta ferma quando il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

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