Cassazione Penale, Ordinanza n. 28935/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, con le conseguenze ex art. 616 c.p.p. dovute all'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 24/02/2025, lamentava asseriti vizi della motivazione della decisione impugnata, in particolare difetto, contraddittorietà e palese illogicità. La Corte di cassazione rileva però che i motivi non contengono una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento delle censure né congrui riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, le doglianze sono ritenute manifestamente infondate perché la motivazione della sentenza di appello risulta esistente, lineare, coerente ed esauriente, sia quanto all'affermazione di responsabilità sia quanto alla non applicabilità dell'art. 131-bis c.p.
Norme richiamate
La Corte richiama la sentenza impugnata per rilevare che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa con motivazione ritenuta congrua e coerente.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche previste dalla norma, in particolare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non espongono in modo puntuale le ragioni di diritto poste a fondamento delle doglianze e non si confrontano in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata.
- Le doglianze che si limitano a prospettare in modo generico un difetto, una contraddittorietà o una manifesta illogicità della motivazione sono inammissibili se la sentenza impugnata reca invece una motivazione esistente, lineare e coerente.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione sintetica ma completa, purché la decisione dia conto degli elementi valutati in modo non illogico.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento delle spese processuali.
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