Cassazione Penale, Ordinanza n. 10157/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il concorso nel furto in abitazione aggravato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per concorso in furto in abitazione aggravato. Con il primo motivo ha contestato la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era manifestamente infondato e, soprattutto, inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una ricostruzione alternativa dei fatti, non consentita in sede di legittimità, in presenza di una motivazione immune da vizi logici e giuridici e di una c.d. doppia conforme. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; anche tale doglianza è stata ritenuta non consentita e manifestamente infondata, poiché la motivazione del diniego era congrua e il giudice di merito non è tenuto a confutare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti, ma solo quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
Norme richiamate
richiamato come base del concorso di persone nel reato contestato
indica il delitto di furto in abitazione oggetto di conferma della condanna
richiamato quale circostanza aggravante del furto contestato
richiamato implicitamente dal motivo sulle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego è stato ritenuto congruamente motivato
fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio né una ricostruzione alternativa dei fatti quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta, specie in presenza di doppia conforme.
- La responsabilità per concorso nel furto può essere desunta da un insieme di elementi fattuali convergenti e univoci, valutati unitariamente, senza che sia necessario un singolo indizio autonomamente decisivo.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario esaminare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole prospettato dalle parti.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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