Sentenza del 05/04/2023 n. 9393 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il 'rifiuto tacito' dell'istanza di rimborso relativamente all'imposta trattenuta dal Fondo di previdenza complementare (Fondo della Banca Commerciale Italiana) in occasione della liquidazione in capitale della prestazione. Sosteneva che il Fondo, pur applicando l'aliquota interna, non aveva detratto dalla base imponibile il 4% dei contributi versati dal lavoratore (periodo 1962-1994) come previsto dalla normativa vigente nella formulazione previgente, e che ciò aveva determinato una trattenuta IRPEF indebita.
La decisione
La CTP di Forlì aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo la somma percepita reddito da lavoro dipendente. La Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, in funzione di appello dell'Ufficio, riformò la decisione accogliendo l'appello dell'Agenzia e rigettando la domanda di rimborso. Il ricorrente propose ricorso per cassazione; la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della C.T.R., motivando in conformità al consolidato indirizzo di legittimità secondo cui la prestazione in capitale erogata da un fondo pensione come sostitutiva di una rendita integrativa va assoggettata al medesimo regime fiscale della pensione integrativa e che la base imponibile è costituita dall'intera somma erogata salvo detrazioni solo per contributi 'obbligatori per legge'. La Corte ha inoltre ritenuto che il ricorrente non abbia fornito la prova sufficiente (anche sul calcolo del 4%) né individuato con la specificità richiesta le norme statutarie eventualmente rilevanti, e ha affermato i limiti del principio iura novit curia rispetto agli statuti interni. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese di lite.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17
comma 1 e comma 2 (testo previgente applicabile ratione temporis)
Disciplina la tassazione separata del TFR e delle indennità commisurate alla durata del rapporto; stabilisce il criterio per determinare l'aliquota e rinvia alla natura imponibile delle somme, prevedendo il trattamento fiscale per le somme destinate a forme pensionistiche
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16
lettera A (testo previgente)
Individua i redditi assoggettati a tassazione separata, tra cui il trattamento di fine rapporto e indennità equipollenti
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48
comma 2, lett. a (testo in vigore fino al 31/12/2003)
Esclude dalla formazione del reddito i contributi previdenziali e assistenziali versati 'in ottemperanza a disposizioni di legge' (limite interpretativo per la deducibilità dei contributi versati a forme pensionistiche complementari volontarie)
D.P.R. 9 febbraio 1956, n. 233
atto di approvazione dello statuto del Fondo Pensioni della Banca Commerciale Italiana
Atto amministrativo di riconoscimento e pubblicazione dello statuto del Fondo; la Corte ha richiamato la natura formale dello statuto ma anche l'onere di specificità probatoria a carico del ricorrente
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124
richiamato nel testo dell'art. 17 DPR 917/1986
Riferimento normativo relativo alle forme pensionistiche complementari integrato nel calcolo ai fini fiscali
Codice di procedura civile - art. 360 c.p.c. e art. 366 c.p.c.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4
Norme fondamentali per i motivi di cassazione: la Corte ricorda l'onere di specificità del ricorrente nel censurare la motivazione e nell'indicare le norme cui si denuncia violazione; l'assenza di tale specificità comporta l'inammissibilità o l'infondatezza del motivo
Principio iura novit curia (giurisprudenziale)
richiamato nella decisione
Principio limitato alle fonti di diritto oggettivo (norme), non esteso agli atti di autonomia privata o agli statuti interni; il giudice non ha l'obbligo di reperire d'ufficio lo statuto di un ente quando la sua produzione e specificazione è onere delle parti
Massime di principio
- La liquidazione in capitale di una prestazione di previdenza complementare che sostituisce una rendita integrativa va qualificata fiscalmente come la corrispondente pensione integrativa: la somma erogata è base imponibile per il medesimo regime fiscale applicabile alla rendita.
- Dalla base imponibile non si possono in generale detrarre i contributi versati a forme pensionistiche complementari, salvo che si tratti di contributi obbligatori per legge o salvo che il contribuente provi specificamente il diritto alla detrazione (es. corretta quantificazione del 4% nei limiti previsti e condizioni statutarie soddisfatte).
- Il contribuente che contesta il calcolo fiscale o chiede rimborso deve fornire prova dettagliata e documentale del calcolo dei contributi, del criterio del 4% e dell'eventuale contenuto statuario rilevante; l'onere della prova non può essere surrogato dal giudice mediante ricerca d'ufficio di atti privatistici.
- Il principio iura novit curia non impone al giudice la ricerca di atti di autonomia privata (statuti, regolamenti interni): tali atti devono essere allegati e specificati dalle parti quando rilevanti.
- In sede di cassazione è essenziale che il ricorrente indichi con specificità le norme ritenute violate e il contrasto della decisione con tali precetti; argomentazioni generiche sull'intero corpus statutario o mancanza di specificità rendono la censura inefficace.
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