Cassazione Penale, Sentenza n. 42109/2024 del 15/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela constatata nei verbali della Stazione Carabinieri (remissione accettata dall'imputato). Ha inoltre disposto che le spese del procedimento rimangono a carico del querelato. Sentenza emessa il 17 ottobre 2024.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 05/12/2023 che aveva ritenuto l'imputato responsabile dei reati indicati negli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 c.p.; il ricorrente ha dedotto la sussistenza della remissione della querela da parte della persona offesa e l'accettazione della stessa da parte dell'imputato, con conseguente estinzione del reato.
Norme richiamate
artt. 624, 625, comma 1, n. 2
Le decisioni di merito avevano ritenuto l'imputato responsabile ai sensi di tali norme; tuttavia la Corte di legittimità ha ritenuto che la remissione della querela estingue il reato, rendendo impossibile la prosecuzione della condanna.
Richiamato nel provvedimento in relazione all'attribuzione delle spese processuali: la Corte ha disposto che le spese restino a carico del querelato in base alla norma proceduralmente richiamata.
Remissione della querela (principio di estinzione del reato)
Il provvedimento si fonda sul principio che, ove la persona offesa remetta la querela e tale remissione sia accettata, il reato procedibile a querela si estingue e la condanna non può essere mantenuta.
Massime di principio
- La remissione della querela da parte della persona offesa, se documentata e accettata dall'imputato, estingue il reato perseguibile a querela portando all'annullamento delle sentenze di condanna.
- Il giudice deve verificare documentalmente la remissione (verbali, accettazione) prima di decidere sulla prosecuzione del procedimento o sulla conferma della condanna.
- Se il reato è estinto per remissione della querela, la Corte di legittimità può annullare la sentenza senza rinvio, poiché non permangono questioni di merito da rimettere al giudice di merito.
- L'accettazione della remissione da parte dell'imputato è un elemento rilevante: la mera dichiarazione della parte offesa può non essere sufficiente senza l'accertamento formale dell'accettazione.
- Le spese processuali possono essere regolate separatamente nonostante l'estinzione del reato; è necessario verificare la norma procedurale richiamata per capire a carico di chi restano le spese in casi analoghi.
- Non tutti i reati si estinguono con la remissione della querela: occorre accertare che il fatto sia effettivamente procedibile solo a querela di parte e che non sussistano cause ostative all'estinzione (es. reati di speciale rilevanza pubblica o fattispecie escluse).
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