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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17957/2024 del 28/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una creditrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per compensi professionali nei confronti di una debitrice. Dopo l’emissione del decreto e durante il giudizio di opposizione, la debitrice, con il coniuge, aveva costituito un fondo patrimoniale conferendovi un immobile in comproprietà. La creditrice aveva quindi promosso azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace tale atto di disposizione. Nel frattempo, però, il decreto ingiuntivo era stato revocato e la debitrice era stata condannata a pagare una somma inferiore, poi effettivamente versata in corso di causa a seguito di esecuzione forzata. La Corte d’appello, ritenendo che il pagamento intervenuto in corso di giudizio rendesse inesistente il credito tutelato dalla revocatoria, aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda, compensando le spese. Con il ricorso per cassazione la creditrice ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 2901 c.c. per avere il giudice di merito confuso l’originaria mancanza del credito con la sua sopravvenuta estinzione: nel primo caso la revocatoria è infondata, nel secondo il venir meno del credito dopo l’introduzione della causa non elimina ex post la fondatezza originaria della domanda, imponendo piuttosto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 91 e ss. c.p.c. per l’erronea compensazione delle spese, disposta sul presupposto della pretesa infondatezza della revocatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto errato il ragionamento della Corte d’appello: il pagamento intervenuto nel corso del giudizio non dimostrava che l’azione revocatoria fosse originariamente infondata, ma al contrario confermava l’esistenza del credito al momento dell’esercizio dell’azione. Pertanto il giudice di merito non avrebbe dovuto rigettare la domanda, bensì dichiarare cessata la materia del contendere per intervenuta estinzione del credito e regolare le spese secondo la soccombenza virtuale. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L’azione revocatoria richiede l’esistenza del credito al momento della proposizione; la sopravvenuta estinzione del debito in corso di causa non comporta l’infondatezza originaria della domanda, ma può determinare cessazione della materia del contendere.

  • artt. 91 e ss. c.p.c.

    Il regolamento delle spese deve seguire il criterio della soccombenza; se la causa diviene improcedibile o cessata per fatto sopravvenuto, occorre fare riferimento alla soccombenza virtuale.

Massime di principio

  • Nell’azione revocatoria ordinaria, ciò che rileva è l’esistenza del credito al momento dell’atto dispositivo e della proposizione della domanda; il successivo pagamento del debito non elide retroattivamente la legittimità originaria dell’azione.
  • Se il credito tutelato viene estinto in corso di causa, il giudice non deve rigettare la domanda revocatoria per carenza originaria del presupposto, ma dichiarare cessata la materia del contendere.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere per fatto sopravvenuto, le spese vanno liquidate secondo la soccombenza virtuale, cioè individuando quale parte sarebbe risultata soccombente se la causa fosse stata decisa nel merito.

Come è indicizzato

MaterieTransazione
RamiContratti
IstitutiRisoluzione del contrattoNullità

Testo integrale

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