Cassazione Penale, Ordinanza n. 09359/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo deducendo, con un primo motivo, vizio motivazionale e violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con un secondo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La fattispecie concreta, per come emerge dal testo, riguarda un reato non specificato nella sentenza riportata, in relazione al quale la Corte territoriale ha valorizzato tre precedenti per fatto analogo e tre condanne per delitti in materia di stupefacenti, negando sia il 131-bis sia le attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sull'art. 131-bis c.p. perché la Corte di merito aveva logicamente motivato il diniego sulla base di tre precedenti per fatti analoghi, integranti abitualità ostativa al riconoscimento della particolare tenuità. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il motivo sulle attenuanti generiche, osservando che il giudice di merito aveva valorizzato, oltre ai precedenti analoghi, tre condanne per delitti in materia di stupefacenti, e che la motivazione può fondarsi sugli elementi ritenuti decisivi senza dover esaminare ogni dato prospettato dalle parti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando ricorra un comportamento abituale; l'abitualità può essere desunta anche da almeno altri due reati della stessa indole incidentalmente accertabili dal giudice procedente.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere applicata la sanzione pecuniaria.
Costituzione, sent. Corte cost. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone l'assenza di una causa di non colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando dagli atti emergano plurimi precedenti per fatti analoghi idonei a integrare il requisito del comportamento abituale ostativo ex lege.
- Ai fini del diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito indichi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessaria una confutazione analitica di ogni allegazione difensiva o di ogni dato favorevole.
- Lo stesso elemento fattuale, come la gravità della condotta o la serialità dei precedenti, può essere legittimamente valorizzato più volte per finalità diverse, ad esempio per escludere il 131-bis e per negare le attenuanti generiche.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni non scusabili, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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