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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48538/2023 del 06/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.: per Li Calzi si contesta la legittimità della condanna al pagamento delle spese per il mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, sostenendo che tale periodo di detenzione si riferisce ad altro procedimento (nn. 3144/2021 R.G. N.R. e 2616/2021 R.G. G.I.P.) già oggetto di condanna alle spese; per entrambi (Li Calzi e Licata) si lamenta la carenza di motivazione riguardo al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, perché a loro avviso ricorrono i presupposti per il beneficio.

La decisione

La Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, disponendo il rinvio al Tribunale di Caltanissetta - Ufficio del GIP per un nuovo giudizio su quel punto (al fine di chiarire la relazione tra i procedimenti e se le spese fossero già state liquidate). Ha rigettato, invece, il resto del ricorso di Li Calzi. Ha rigettato integralmente il ricorso di Licata Lina e l'ha condannata al pagamento delle spese processuali. Inoltre la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla sospensione condizionale della pena, richiamando la giurisprudenza che esclude la possibilità per il giudice di concedere d'ufficio tale beneficio nel patteggiamento se non espressamente concordato o devoluto dalle parti.

Norme richiamate

  • artt. 444 ss. cod. proc. pen.

    Rinvio alle norme sul procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); il regime speciale del patteggiamento vincola i termini della decisione al contenuto dell'accordo tra le parti.

  • Giurisprudenza - Sez. 4, n. 40950 del 21/10/2008 (Ciglioli), Rv. 241371

    Sez. 4, n. 40950 del 21/10/2008, Ciglioli, Rv. 241371

    Principio secondo cui nel patteggiamento la sospensione condizionale della pena non può essere concessa d'ufficio ma solo se facente parte dell'accordo o espressamente devoluta dalle parti al giudice.

  • Giurisprudenza - Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019 (PG c/ Demian Alexandru Val.), Rv. 277610

    Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, PG c/ Demian Alexandru Val., Rv. 277610

    Conferma che, nel patteggiamento, la mancata richiesta o devoluzione della sospensione condizionale esclude la possibilità che il giudice la accordi oltre i termini pattuiti, per rispetto del principio dispositivo.

  • artt. 110 e 423 cod. pen. (richiamati nel motivo relativo a precedente procedimento)

    artt. 110 e 423 cod. pen.

    Norme sostanziali richiamate come riferimento al reato per cui Li Calzi era già stato giudicato in altro procedimento; servono per contestare l'eventuale duplicazione della liquidazione delle spese di custodia.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti) il giudice non può concedere d'ufficio benefici (es. sospensione condizionale della pena) se non sono espressamente parte dell'accordo o se le parti non ne hanno devoluto espressamente la decisione al giudice.
  • Quando si liquidano spese per il mantenimento in carcere va chiarito a quale procedimento si riferisca la custodia cautelare per evitare duplicazioni: se la detenzione è stata già computata/liquidata in altro procedimento, non può essere nuovamente addebitata.
  • La Corte di legittimità annulla e rinvia limitatamente alle questioni che richiedono un ulteriore accertamento di fatto o una verifica della relazione tra procedimenti; non annulla l'intera decisione se le altre censure sono infondate.
  • Chi propone ricorso e non ottiene accoglimento rischia la condanna alle spese processuali; le doglianze devono essere supportate da riferimenti precisi e prove (es. documentazione che attesti in quale procedimento sia stata espiata la custodia cautelare).
  • Per ottenere la sospensione condizionale della pena in sede di patteggiamento è opportuno prevederla esplicitamente nell'accordo o chiedere espressamente al giudice che la questione sia devoluta alla sua discrezionalità.

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