Cassazione Civile, Sentenza n. 34923/2023 del 13/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del diniego di rimborso della maggiore IRES versata per il 2012 per effetto dell'indeducibilità, dall'imponibile (proprio e del consolidato), dell'intero ammontare dell'IRAP versata nello stesso periodo. La ricorrente deduceva due profili: 1) la presunta illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 (indeducibilità dell'IRAP) per violazione degli artt. 3 e 53 Cost.; 2) la presunta incostituzionalità degli artt. 6, commi 1 e 2, d.l. n. 185/2008 nella parte in cui prevedono una deducibilità forfettaria (10%) della quota di IRAP relativa agli interessi passivi, sempre per violazione degli artt. 3 e 53 Cost.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendo manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale sollevate. Ha confermato che l'IRAP è imposta di natura reale, distinta dall'IRES, la cui indeducibilità rientra nella discrezionalità del legislatore; ha altresì ritenuto legittimo, sempre nell'esercizio della discrezionalità legislativa, prevedere una deducibilità parziale e forfettaria (10%) con riguardo alla quota di IRAP riferibile agli interessi passivi. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in euro 35.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - art. 1, comma 2
Stabilisce l'indeducibilità dell'IRAP ai fini delle imposte sui redditi; la Corte ha ritenuto tale disciplina compatibile con il principio di capacità contributiva e riconducibile alla discrezionalità legislativa essendo l'IRAP un'imposta reale sul valore della produzione.
d.l. 29 novembre 2008, n. 185 - art. 6, commi 1 e 2
Introduce una deducibilità forfettaria (10%) dell'IRAP relativa agli interessi passivi; la Corte ha ritenuto legittimo che il legislatore, nell'ambito della propria discrezionalità e per ragioni di politica fiscale, abbia previsto una misura agevolativa parziale e forfettaria.
Costituzione - art. 3
Principio di uguaglianza invocato dalla ricorrente: la Corte ha ritenuto che la disciplina dell'IRAP non configuri una violazione dell'art. 3 in presenza di una scelta legislativa non arbitraria e sorretta da ragioni obiettive.
Costituzione - art. 53
Principio della capacità contributiva e progressività: la Corte ha escluso la violazione di tale principio, ritenendo ammissibile la scelta di un indice di capacità contributiva diverso (valore aggiunto/produzione) e l'indeducibilità dell'IRAP nell'ottica della tutela del gettito fiscale.
d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 - art. 14, comma 1 (norma IMU)
Riferita nella sentenza in relazione alla pronuncia della Corte costituzionale (n. 262/2020) sulla deducibilità dell'IMU; la Corte ha distinto la fattispecie IMU (tributo patrimoniale) dall'IRAP (imposta sulla produzione), ritenendo non automatica l'applicazione del principio enunciato per l'IMU al caso IRAP.
Corte Cost. - sentenza n. 262/2020
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una normativa che rendeva indeducibile l'IMU dai redditi di impresa, per violazione del principio di coerenza; la Corte di legittimità ha però ritenuto che il ragionamento tra IMU e IRAP non sia sovrapponibile dato il diverso presupposto e natura delle imposte.
Cassazione - Sezioni Unite, sent. n. 10145/2012 e Cass. n. 15341/2019
Giurisprudenza di legittimità che considera l'IRAP come imposta reale e legittima l'indeducibilità dalle imposte sui redditi; la Corte ha fatto richiamo a tali precedenti per confermare la manifestata infondatezza delle questioni di costituzionalità sollevate.
Massime di principio
- L'IRAP è qualificata come imposta di natura reale sulla produzione e, per tale motivo, non è automaticamente deducibile dall'imponibile IRES: tale scelta rientra nella discrezionalità del legislatore salvo prova di palese arbitrarietà o irrazionalità.
- Le censure costituzionali fondate su violazioni degli artt. 3 e 53 Cost. richiedono che sia dimostrata una incoerenza o irragionevolezza strutturale della normativa; questioni già consolidate dalla giurisprudenza sono frequentemente ritenute manifestamente infondate.
- Misure di deducibilità parziale o forfettaria (es. 10% sugli interessi) sono compatibili con il potere discrezionale del legislatore se rispondono a obiettivi ragionevoli (es. semplificazione, contrasto all'elusione, tutela del gettito) e sono proporzionate.
- La decisione della Corte costituzionale sulla deducibilità dell'IMU (n. 262/2020) non si estende automaticamente ad altri tributi: occorre valutare la natura e il rapporto sistematico tra i singoli tributi (presupposto, base imponibile, funzione).
- In contenziosi simili è utile, per il ricorrente, documentare in modo concreto l'effetto di incoerenza o sproporzione della norma, distinguere nettamente i presupposti delle imposte in confronto e segnalare eventuali novità giurisprudenziali o fattuali non già valutate nei precedenti.
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