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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34923/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del diniego di rimborso della maggiore IRES versata per il 2012 per effetto dell'indeducibilità, dall'imponibile (proprio e del consolidato), dell'intero ammontare dell'IRAP versata nello stesso periodo. La ricorrente deduceva due profili: 1) la presunta illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 (indeducibilità dell'IRAP) per violazione degli artt. 3 e 53 Cost.; 2) la presunta incostituzionalità degli artt. 6, commi 1 e 2, d.l. n. 185/2008 nella parte in cui prevedono una deducibilità forfettaria (10%) della quota di IRAP relativa agli interessi passivi, sempre per violazione degli artt. 3 e 53 Cost.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendo manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale sollevate. Ha confermato che l'IRAP è imposta di natura reale, distinta dall'IRES, la cui indeducibilità rientra nella discrezionalità del legislatore; ha altresì ritenuto legittimo, sempre nell'esercizio della discrezionalità legislativa, prevedere una deducibilità parziale e forfettaria (10%) con riguardo alla quota di IRAP riferibile agli interessi passivi. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in euro 35.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - art. 1, comma 2

    Stabilisce l'indeducibilità dell'IRAP ai fini delle imposte sui redditi; la Corte ha ritenuto tale disciplina compatibile con il principio di capacità contributiva e riconducibile alla discrezionalità legislativa essendo l'IRAP un'imposta reale sul valore della produzione.

  • d.l. 29 novembre 2008, n. 185 - art. 6, commi 1 e 2

    Introduce una deducibilità forfettaria (10%) dell'IRAP relativa agli interessi passivi; la Corte ha ritenuto legittimo che il legislatore, nell'ambito della propria discrezionalità e per ragioni di politica fiscale, abbia previsto una misura agevolativa parziale e forfettaria.

  • Costituzione - art. 3

    Principio di uguaglianza invocato dalla ricorrente: la Corte ha ritenuto che la disciplina dell'IRAP non configuri una violazione dell'art. 3 in presenza di una scelta legislativa non arbitraria e sorretta da ragioni obiettive.

  • Costituzione - art. 53

    Principio della capacità contributiva e progressività: la Corte ha escluso la violazione di tale principio, ritenendo ammissibile la scelta di un indice di capacità contributiva diverso (valore aggiunto/produzione) e l'indeducibilità dell'IRAP nell'ottica della tutela del gettito fiscale.

  • d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 - art. 14, comma 1 (norma IMU)

    Riferita nella sentenza in relazione alla pronuncia della Corte costituzionale (n. 262/2020) sulla deducibilità dell'IMU; la Corte ha distinto la fattispecie IMU (tributo patrimoniale) dall'IRAP (imposta sulla produzione), ritenendo non automatica l'applicazione del principio enunciato per l'IMU al caso IRAP.

  • Corte Cost. - sentenza n. 262/2020

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una normativa che rendeva indeducibile l'IMU dai redditi di impresa, per violazione del principio di coerenza; la Corte di legittimità ha però ritenuto che il ragionamento tra IMU e IRAP non sia sovrapponibile dato il diverso presupposto e natura delle imposte.

  • Cassazione - Sezioni Unite, sent. n. 10145/2012 e Cass. n. 15341/2019

    Giurisprudenza di legittimità che considera l'IRAP come imposta reale e legittima l'indeducibilità dalle imposte sui redditi; la Corte ha fatto richiamo a tali precedenti per confermare la manifestata infondatezza delle questioni di costituzionalità sollevate.

Massime di principio

  • L'IRAP è qualificata come imposta di natura reale sulla produzione e, per tale motivo, non è automaticamente deducibile dall'imponibile IRES: tale scelta rientra nella discrezionalità del legislatore salvo prova di palese arbitrarietà o irrazionalità.
  • Le censure costituzionali fondate su violazioni degli artt. 3 e 53 Cost. richiedono che sia dimostrata una incoerenza o irragionevolezza strutturale della normativa; questioni già consolidate dalla giurisprudenza sono frequentemente ritenute manifestamente infondate.
  • Misure di deducibilità parziale o forfettaria (es. 10% sugli interessi) sono compatibili con il potere discrezionale del legislatore se rispondono a obiettivi ragionevoli (es. semplificazione, contrasto all'elusione, tutela del gettito) e sono proporzionate.
  • La decisione della Corte costituzionale sulla deducibilità dell'IMU (n. 262/2020) non si estende automaticamente ad altri tributi: occorre valutare la natura e il rapporto sistematico tra i singoli tributi (presupposto, base imponibile, funzione).
  • In contenziosi simili è utile, per il ricorrente, documentare in modo concreto l'effetto di incoerenza o sproporzione della norma, distinguere nettamente i presupposti delle imposte in confronto e segnalare eventuali novità giurisprudenziali o fattuali non già valutate nei precedenti.

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