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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08116/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato e parti civili)

La controversia

La sentenza di primo grado aveva assolto l'imputato dal delitto di diffamazione aggravata per insussistenza del fatto. La Corte d'appello aveva trasmesso gli atti alla Corte di cassazione ritenendo inappellabile la sentenza assolutoria, perché il reato era punito con pena pecuniaria o alternativa e quindi ricadeva nell'art. 593, comma 3, c.p.p. Nel procedimento risultava però proposta anche impugnazione delle parti civili, le quali chiedevano la riforma ai soli effetti civili. La questione devoluta alla Cassazione riguardava quindi la qualificazione dell'impugnazione e la corretta individuazione del giudice competente a celebrare il gravame, alla luce del rapporto tra la disciplina di inappellabilità dell'art. 593, comma 3, c.p.p. e la regola di cui all'art. 580 c.p.p. sulla trattazione unitaria delle impugnazioni contro la stessa sentenza.

La decisione

La Corte ha qualificato l'impugnazione proposta dalle parti civili come appello e ha disposto la trasmissione di tutti gli atti, compresi quelli relativi all'impugnazione dell'imputato, alla Corte di appello di Bologna per la celebrazione del giudizio di appello. Il provvedimento afferma che, quando coesistono impugnazioni diverse contro la stessa sentenza, deve prevalere la regola dell'unicità del giudizio di impugnazione per evitare decisioni incompatibili. Non viene quindi confermata la tesi della inappellabilità assoluta della sentenza assolutoria nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 595, comma 3, c.p.

    Indica il delitto per cui l'imputato era stato assolto in primo grado; la Corte non entra nel merito della responsabilità penale, ma prende atto che si tratta di un reato punito con pena pecuniaria o alternativa rilevante ai fini dell'art. 593, comma 3, c.p.p.

  • art. 593, comma 3, c.p.p.

    Prevede l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena pecuniaria o alternativa; la Corte ne afferma però l'inapplicabilità all'impugnazione della parte civile nel caso di impugnazioni concorrenti sulla stessa sentenza.

  • art. 576 c.p.p.

    È richiamato a fondamento della specialità del sistema impugnatorio della parte civile, che può proporre appello ai soli effetti civili avverso sentenze di proscioglimento.

  • art. 580 c.p.p.

    È ritenuto norma prevalente nel caso di impugnazioni diverse contro la stessa sentenza, poiché impone un unico giudizio di impugnazione per evitare esiti processuali incompatibili.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    È menzionato come riforma che ha modificato l'art. 593, comma 3, c.p.p., ma non ha eliminato la legittimazione della parte civile a impugnare ai soli effetti civili.

  • art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    È la disposizione che ha modificato l'art. 593, comma 3, c.p.p., senza incidere sulla disciplina speciale delle impugnazioni della parte civile.

Massime di principio

  • La parte civile conserva, anche dopo la riforma di cui al d.lgs. 150/2022, la legittimazione ad appellare le sentenze di proscioglimento del Tribunale ai soli effetti della responsabilità civile, in forza della disciplina speciale dell'art. 576 c.p.p.
  • Quando contro la stessa sentenza risultano proposte impugnazioni diverse, non possono celebrarsi giudizi separati se ciò può determinare decisioni incompatibili sul medesimo oggetto; opera il principio dell'unicità del giudizio di impugnazione desumibile dall'art. 580 c.p.p.
  • La previsione di inappellabilità dell'art. 593, comma 3, c.p.p. non può essere applicata in modo da sacrificare il sistema speciale delle impugnazioni della parte civile e la regola processuale che impone la trattazione unitaria delle impugnazioni sulla medesima sentenza.
  • Nel conflitto tra una regola di inappellabilità e la necessità di evitare esiti processuali incompatibili su una stessa sentenza, prevale la disciplina che consente la concentrazione delle impugnazioni davanti al giudice d'appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDiffamazione
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona

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