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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10133/2024 del 11/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale relativa al fallimento della PG s.r.l. (distrazioni per circa €110.000 mascherate come "anticipi a fornitori" e falsificazione di fatture/nota di credito per ottenere credito bancario). Ha articolato tre motivi: 1) censura dell'affermazione di responsabilità patrimoniale: sostiene che le distrazioni fossero opera dell'amministratore di fatto (Luca Granucci), manchino documenti bancari che dimostrino la materialità delle operazioni in capo a lei e che gli accreditamenti (circa €6.000) potrebbero essere compensi; 2) censura della responsabilità per bancarotta documentale: contesta che le annotazioni contabili abbiano ostacolato la ricostruzione patrimoniale, che molte irregolarità sarebbero emerse dopo la sua amministrazione e che, al più, si tratterebbe di bancarotta semplice ormai prescritta; 3) censura sull'applicazione dell'aggravante della continuazione fallimentare e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che la contestazione e la motivazione siano carenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per pluralità di ragioni: i motivi tentano una rivalutazione del fatto e delle prove (il che è vietato in sede di legittimità) e sono generici e non specifici rispetto alla motivazione della Corte territoriale; non è stata fornita la prova di un travisamento della prova deducibile ai sensi della catena devolutiva né sono stati allegati atti decisivi travisati. Sul merito, la motivazione della Corte d'appello è ritenuta logica e puntuale: risultano accertate distrazioni tramite prelievi nel 2010 in un periodo in cui la ricorrente era l'unica ad avere disponibilità dei conti; non risultarono deliberati compensi per le somme accreditate; le annotazioni contabili ("anticipi a fornitori"), le fatture emesse e poi annullate con note di credito e la mancata contabilizzazione delle somme bancarie resero impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, giustificando così la responsabilità per bancarotta documentale. La continuazione fallimentare è applicabile anche senza formale contestazione specifica; il diniego delle attenuanti generiche è motivato dalla mancanza di elementi positivamente valorizzabili. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento della somma ritenuta congrua ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 220 legge fallimentare

    Riferimento al reato per cui è stata dichiarata la prescrizione su alcune posizioni; utilizzato per individuare il capo per il quale la Corte d'appello ha dichiarato non doversi procedere

  • art. 219, comma 2, n. 1 legge fallimentare

    Richiamata in relazione alla continuazione fallimentare: la fruizione dell'istituto non richiede necessariamente una formale contestazione autonoma in ciascun punto, ma si traduce in disciplina più favorevole nella determinazione della pena

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che delinea il vizio di diritto relativo all'erronea interpretazione o applicazione della legge penale sostanziale; la Corte osserva che i rilievi mossi dalla ricorrente attengono alla valutazione delle prove e non a questo specifico vizio

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Rilevante per la censura di travisamento della prova: la Corte ricorda i limiti della sindacabilità e la necessità di specifica deduzione quando si contesta l'uso di elementi probatori nuovi in secondo grado

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata rispetto ai limiti di esposizione dei motivi in cassazione (obbligo di sintesi nel ricorso)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata alla ricorrente

  • art. 40, comma secondo, cod. pen.

    Richiamato per affermare che l'amministratore formale può essere responsabile per omissione quando non impedisce l'evento che aveva l'obbligo di impedire (mancato esercizio di poteri di controllo/gestione)

  • art. 133 c.p.

    Richiamato in tema di attenuanti generiche: le attenuanti richiedono la positiva indicazione di elementi che giustifichino la mitigazione della pena

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione delle prove: i motivi che chiedono una diversa lettura degli elementi probatori sono inammissibili a meno che non si tratti di specifico travisamento denunciato secondo la catena devolutiva
  • Per contestare in cassazione il travisamento della prova è necessario indicare con precisione quale elemento probatorio sarebbe stato utilizzato impropriamente o per la prima volta in seconda grado e produrre o richiamare gli atti decisivi
  • La responsabilità dell'amministratore formale può fondarsi non solo sulla posizione formale ma anche sull'omissione del controllo: la mancata prevenzione di distrazioni gestionali rileva ai sensi dell'art. 40 c.p.
  • La bancarotta documentale può essere provata tramite un insieme di condotte equivalenti (norma mista alternativa): la falsificazione o la tenuta irregolare della contabilità che renda impossibile la ricostruzione del patrimonio integra il reato anche con dolo generico
  • L'accertamento della continuità tra fatti fallimentari (continuazione) può essere operato anche senza formale contestazione specifica purché emergano elementi che giustifichino l'applicazione della disciplina più favorevole
  • Il diniego delle attenuanti generiche richiede motivazione: l'assenza di elementi positivi idonei a giustificare la mitigazione della pena legittima il rifiuto delle attenuanti
  • In fase difensiva, per contrastare accuse basate su asserite distrazioni o annotazioni contabili false, è cruciale produrre documentazione bancaria e atti decisivi che colleghino materialmente le operazioni alla persona o dimostrino deliberazioni che giustifichino gli accreditamenti

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