Cassazione Penale, Sentenza n. 10133/2024 del 11/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale relativa al fallimento della PG s.r.l. (distrazioni per circa €110.000 mascherate come "anticipi a fornitori" e falsificazione di fatture/nota di credito per ottenere credito bancario). Ha articolato tre motivi: 1) censura dell'affermazione di responsabilità patrimoniale: sostiene che le distrazioni fossero opera dell'amministratore di fatto (Luca Granucci), manchino documenti bancari che dimostrino la materialità delle operazioni in capo a lei e che gli accreditamenti (circa €6.000) potrebbero essere compensi; 2) censura della responsabilità per bancarotta documentale: contesta che le annotazioni contabili abbiano ostacolato la ricostruzione patrimoniale, che molte irregolarità sarebbero emerse dopo la sua amministrazione e che, al più, si tratterebbe di bancarotta semplice ormai prescritta; 3) censura sull'applicazione dell'aggravante della continuazione fallimentare e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che la contestazione e la motivazione siano carenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per pluralità di ragioni: i motivi tentano una rivalutazione del fatto e delle prove (il che è vietato in sede di legittimità) e sono generici e non specifici rispetto alla motivazione della Corte territoriale; non è stata fornita la prova di un travisamento della prova deducibile ai sensi della catena devolutiva né sono stati allegati atti decisivi travisati. Sul merito, la motivazione della Corte d'appello è ritenuta logica e puntuale: risultano accertate distrazioni tramite prelievi nel 2010 in un periodo in cui la ricorrente era l'unica ad avere disponibilità dei conti; non risultarono deliberati compensi per le somme accreditate; le annotazioni contabili ("anticipi a fornitori"), le fatture emesse e poi annullate con note di credito e la mancata contabilizzazione delle somme bancarie resero impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, giustificando così la responsabilità per bancarotta documentale. La continuazione fallimentare è applicabile anche senza formale contestazione specifica; il diniego delle attenuanti generiche è motivato dalla mancanza di elementi positivamente valorizzabili. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento della somma ritenuta congrua ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Riferimento al reato per cui è stata dichiarata la prescrizione su alcune posizioni; utilizzato per individuare il capo per il quale la Corte d'appello ha dichiarato non doversi procedere
art. 219, comma 2, n. 1 legge fallimentare
Richiamata in relazione alla continuazione fallimentare: la fruizione dell'istituto non richiede necessariamente una formale contestazione autonoma in ciascun punto, ma si traduce in disciplina più favorevole nella determinazione della pena
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma che delinea il vizio di diritto relativo all'erronea interpretazione o applicazione della legge penale sostanziale; la Corte osserva che i rilievi mossi dalla ricorrente attengono alla valutazione delle prove e non a questo specifico vizio
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Rilevante per la censura di travisamento della prova: la Corte ricorda i limiti della sindacabilità e la necessità di specifica deduzione quando si contesta l'uso di elementi probatori nuovi in secondo grado
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata rispetto ai limiti di esposizione dei motivi in cassazione (obbligo di sintesi nel ricorso)
Prevede la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata alla ricorrente
art. 40, comma secondo, cod. pen.
Richiamato per affermare che l'amministratore formale può essere responsabile per omissione quando non impedisce l'evento che aveva l'obbligo di impedire (mancato esercizio di poteri di controllo/gestione)
Richiamato in tema di attenuanti generiche: le attenuanti richiedono la positiva indicazione di elementi che giustifichino la mitigazione della pena
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione delle prove: i motivi che chiedono una diversa lettura degli elementi probatori sono inammissibili a meno che non si tratti di specifico travisamento denunciato secondo la catena devolutiva
- Per contestare in cassazione il travisamento della prova è necessario indicare con precisione quale elemento probatorio sarebbe stato utilizzato impropriamente o per la prima volta in seconda grado e produrre o richiamare gli atti decisivi
- La responsabilità dell'amministratore formale può fondarsi non solo sulla posizione formale ma anche sull'omissione del controllo: la mancata prevenzione di distrazioni gestionali rileva ai sensi dell'art. 40 c.p.
- La bancarotta documentale può essere provata tramite un insieme di condotte equivalenti (norma mista alternativa): la falsificazione o la tenuta irregolare della contabilità che renda impossibile la ricostruzione del patrimonio integra il reato anche con dolo generico
- L'accertamento della continuità tra fatti fallimentari (continuazione) può essere operato anche senza formale contestazione specifica purché emergano elementi che giustifichino l'applicazione della disciplina più favorevole
- Il diniego delle attenuanti generiche richiede motivazione: l'assenza di elementi positivi idonei a giustificare la mitigazione della pena legittima il rifiuto delle attenuanti
- In fase difensiva, per contrastare accuse basate su asserite distrazioni o annotazioni contabili false, è cruciale produrre documentazione bancaria e atti decisivi che colleghino materialmente le operazioni alla persona o dimostrino deliberazioni che giustifichino gli accreditamenti
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