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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30527/2021 del 28/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio arbitrale concluso con lodo del 19 giugno 2006, poi dichiarato nullo dalla Corte d'appello di Trento in sede di rinvio. La corte territoriale ha anche condannato la controparte privata a restituire al consorzio una somma versata in esecuzione del lodo nullo, compensando tuttavia integralmente le spese della fase arbitrale e di tutti i gradi di giudizio. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 92 c.p.c. per avere la Corte d'appello disposto la compensazione delle spese richiamando un preteso contrasto giurisprudenziale non adeguatamente individuato; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che, essendo stata accolta integralmente la domanda di restituzione, non vi erano ragioni sufficienti per compensare le spese e che la motivazione sul punto era mancante o insufficiente. La controparte resistente non si è costituita nei termini di legge e ha solo depositato memoria tardiva, dichiarata inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la memoria depositata tardivamente dalla parte resistente, perché non costituita nei termini di legge. Nel merito dei motivi, esaminati congiuntamente, ha affermato che la compensazione totale o parziale delle spese processuali per giusti motivi rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede la specifica motivazione della loro insussistenza. Ha inoltre osservato che la statuizione di restituzione conseguente alla declaratoria di nullità del lodo ex art. 389 c.p.c. è un effetto riflesso e non una pronuncia autonoma idonea a imporre una diversa regolazione delle spese. È stato quindi confermato il regime delle spese disposto dalla Corte d'appello e, quanto al presente giudizio, non sono state liquidate spese per l'assenza di attività difensiva rituale della resistente. È stato altresì dato atto dell'obbligo, per il ricorrente, del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese per giusti motivi è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la mancata specifica motivazione sulla loro insussistenza non integra di per sé violazione di legge.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la regola della soccombenza, ma la Corte non ha ravvisato una sua violazione nel caso concreto.

  • art. 132 c.p.c.

    La censura di omessa motivazione sulla compensazione delle spese è stata respinta perché la motivazione resa sulla controvertibilità della questione è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È stato il parametro formale invocato per denunciare asseriti vizi processuali della decisione sulle spese.

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    Norme richiamate per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 389 c.p.c.

    La restituzione delle somme è stata qualificata come effetto riflesso della declaratoria di nullità/caducazione del lodo e non come statuizione autonoma sulle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio civile, la compensazione totale o parziale delle spese processuali per giusti motivi rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede una motivazione analitica sull'assenza di quei motivi, purché non sia violato il principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
  • La statuizione di restituzione conseguente alla caducazione di un lodo o di una sentenza eseguita ha natura meramente riflessa e non costituisce, di per sé, una pronuncia autonoma rilevante ai fini di una distinta regolazione delle spese di lite.
  • Non è censurabile in cassazione, come violazione di legge, la mera scelta del giudice di compensare le spese sulla base della controvertibilità della questione, se la motivazione esprime comunque la ragione della deroga alla soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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