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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03004/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (consorziati)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una delibera assembleare di un consorzio stradale, deducendosi vari vizi: irrituale convocazione dell'assemblea, omessa convocazione del presidente p.t. e di una consorziata, mancata verifica dei quorum costitutivo e deliberativo, omesso invio del verbale, mancata indicazione nell'ordine del giorno di modifiche statutarie e della rinuncia ad azioni legali verso alcuni consorziati. Il Tribunale aveva prima dichiarato il difetto di giurisdizione dell'AGO; la Corte d'appello aveva invece affermato la giurisdizione ordinaria e rimesso la causa al Tribunale. Riassunta la causa, il Tribunale ha poi accolto l'eccezione di compromesso sollevata dal Comune, ritenendo applicabile la clausola arbitrale statutaria e dichiarando il difetto di competenza del giudice ordinario in favore degli arbitri. I ricorrenti hanno proposto regolamento necessario di competenza denunciando: 1) l'erroneo rilievo della tempestività dell'eccezione arbitrale, sostenendo che fosse stata rinunciata per mancata riproposizione nelle conclusioni; 2) l'erronea legittimazione del Comune a sollevare l'eccezione, assumendone l'estraneità sostanziale al giudizio e allo statuto; 3) l'erronea applicazione della clausola compromissoria, perché la lite non era tra consorziati ma contro il consorzio e riguardava l'annullamento di una delibera assembleare.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto i primi due motivi, ritenendoli infondati, ma ha accolto il terzo. Ha quindi cassato l'ordinanza/sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato il difetto di competenza del tribunale per effetto della clausola compromissoria. La Corte ha interpretato restrittivamente l'art. 20 dello statuto del consorzio: la clausola arbitrale riguarda solo le "liti tra consorziati" e non si estende alle controversie tra consorzio e consorziati. Poiché la domanda era proposta contro il consorzio, e uno degli attori non era neppure consorziato, la controversia non rientrava nel perimetro della clausola. La Corte ha pertanto dichiarato la competenza del Tribunale ordinario di Macerata, dinanzi al quale ha rimesso le parti per la prosecuzione del giudizio e per la regolazione delle spese del giudizio di competenza.

Norme richiamate

  • art. 1137 c.c.

    richiamato dal tribunale come disciplina applicabile in via analogica al consorzio tramite lo statuto; la Cassazione non lo assume come fondamento della compromettibilità, ma valuta decisiva la portata letterale della clausola statutaria.

  • art. 806 c.p.c.

    le controversie considerate non rientrano nei divieti di arbitrabilità richiamati dal tribunale; la Cassazione non smentisce in astratto l'arbitrabilità, ma esclude l'applicazione concreta della clausola statutaria.

  • art. 808 c.p.c.

    richiamato per affermare la legittimità della clausola compromissoria; la Corte ribadisce però che la sua estensione dipende dal tenore letterale della clausola.

  • art. 353 c.p.c.

    utilizzato per la rimessione delle parti al Tribunale dopo la decisione della Corte d'appello sulla giurisdizione.

  • art. 20 dello Statuto del Consorzio

    "Le liti tra consorziati vanno deferite ad un collegio arbitrale o arbitro unico"

    la clausola va interpretata in modo restrittivo, distinguendo le liti del consorzio da quelle tra consorziati; solo queste ultime sono compromesse in arbitri.

  • art. 2697 c.c.

    non espressamente citato come norma applicata, ma il tema della prova non è centrale nella decisione.

Massime di principio

  • La clausola compromissoria deve essere interpretata secondo il tenore letterale e non può essere estesa oltre i casi espressamente contemplati, salvo una chiara volontà contraria delle parti.
  • Se una clausola statutaria devolve agli arbitri solo le controversie tra consorziati, essa non si applica alle controversie tra consorzio e consorziati, neppure quando la lite concerna l'interpretazione o l'esecuzione dello statuto.
  • La mancata riproposizione formale, nelle conclusioni, di un'eccezione già sollevata non equivale di per sé a rinuncia, occorrendo una valutazione complessiva e univoca della condotta processuale.
  • La parte evocata in giudizio, anche se la sua posizione è defilata o accessoria rispetto al nucleo della lite, è legittimata a sollevare eccezioni attinenti alla competenza del giudice adito.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaArbitrato
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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