Cassazione Civile, Ordinanza n. 03735/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice)
La controversia
Un tecnico motorista navale aveva chiesto davanti al giudice del lavoro l'accertamento del danno patrimoniale e la condanna al risarcimento nei confronti dell'amministrazione competente, lamentando che per l'anno 2008 gli era stata negata l'iscrizione negli elenchi del personale disponibile all'imbarco tenuti dalla Capitaneria di porto. L'interessato sosteneva che il diniego fosse stato poi riconosciuto come irregolare in sede amministrativa, poiché il Ministero aveva disposto il suo ripristino al turno generale dell'ufficio di collocamento. Il Tribunale ordinario aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ritenendo applicabile l'art. 30, comma 2, c.p.a. e valorizzando il mancato esercizio di un'attività amministrativa obbligatoria. Riassunta la causa davanti al TAR, quest'ultimo ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo invece che la controversia riguardasse l'iscrizione nelle liste di collocamento della gente di mare, attività meramente certificativa e non discrezionale, con conseguente diritto soggettivo all'iscrizione e giurisdizione del giudice ordinario. La Cassazione è stata quindi investita del regolamento di giurisdizione per stabilire quale giudice fosse competente.
La decisione
La Corte ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che l'art. 30, comma 2, c.p.a. non deroga al criterio generale di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva dedotta in giudizio; pertanto, non basta la denuncia del mancato esercizio di un'attività obbligatoria della P.A. per radicare la giurisdizione amministrativa. Occorre verificare se il potere amministrativo sia rivolto direttamente alla tutela dell'interesse del privato o se, invece, l'amministrazione svolga una mera attività vincolata di accertamento di presupposti oggettivi. Nel caso dell'iscrizione negli elenchi di collocamento della gente di mare, la disciplina del DM n. 584/1992 attribuisce all'ufficio un'attività ricognitiva priva di discrezionalità; ne deriva che la posizione del privato è di diritto soggettivo e la controversia, anche risarcitoria, appartiene al giudice ordinario. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva delle parti.
Norme richiamate
la norma sull'azione di condanna non altera il criterio generale di riparto della giurisdizione; la domanda risarcitoria resta devoluta al giudice amministrativo solo se incide su interessi legittimi, salvo i casi di giurisdizione esclusiva.
la fattispecie non rientra nelle materie di giurisdizione esclusiva.
richiamato solo come base generale per il risarcimento in forma specifica nei casi previsti.
art. 4, comma 6, D.M. 584/1992
l'iscrizione al turno generale avviene su richiesta dell'interessato e dichiarazione di disoccupazione, con mera attività di verifica dei requisiti da parte dell'ufficio, senza discrezionalità.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione, la domanda di risarcimento per mancato esercizio di un'attività amministrativa obbligatoria non radica automaticamente la giurisdizione amministrativa: occorre sempre verificare la natura della posizione soggettiva incisa dal provvedimento o dall'omissione.
- Quando l'amministrazione svolge soltanto un'attività vincolata di accertamento di requisiti oggettivi, senza margini di discrezionalità né apprezzamento dell'interesse pubblico, la posizione del privato è di diritto soggettivo e la controversia appartiene al giudice ordinario.
- Le domande risarcitorie connesse alla mancata iscrizione in elenchi o liste di collocamento, ove l'iscrizione dipenda dal mero riscontro di presupposti predeterminati, seguono la giurisdizione della situazione sostanziale protetta e non quella del solo soggetto pubblico convenuto.
- La disciplina sull'azione di condanna contenuta nel codice del processo amministrativo non sostituisce il criterio fondamentale di riparto basato sulla natura del bene della vita dedotto in giudizio.
Come è indicizzato
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