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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04063/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un avvocato ha proposto un ricorso avverso una precedente ordinanza della Cassazione, qualificandolo formalmente come revocazione ex art. 391-bis c.p.c., ma deducendo in sostanza che nell'epigrafe dell'ordinanza impugnata era stato omesso il riferimento alla sua qualità di parte ricorrente in proprio. Dal ricorso originario emergeva infatti che l'impugnazione contro la sentenza di merito era stata proposta dalla società assistita e anche dall'avvocato stesso, il quale aveva dichiarato di agire anche in proprio; tuttavia l'ordinanza di Cassazione menzionava solo la società. Il ricorrente ha quindi chiesto la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza, con estensione espressa degli effetti anche alla sua posizione personale. Il Pubblico Ministero ha chiesto l'inammissibilità ritenendo che si trattasse non di revocazione ma di correzione di errore materiale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, riqualificandolo come istanza di correzione di errore materiale e non come revocazione. Ha ritenuto che l'omissione del nominativo dell'avvocato in proprio nell'epigrafe dell'ordinanza costituisse un mero errore materiale, semplice difformità tra volontà espressa e trascrizione del comando giudiziale, e non un vizio di formazione della volontà decisoria. Ha quindi disposto la correzione dell'ordinanza precedente, ordinando l'inserimento delle parole che indicano che l'avvocato "agisce anche in proprio". Non ha provveduto sulle spese, in coerenza con la natura non contenziosa del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La Corte afferma che il ricorso per correzione dell'errore materiale, come la revocazione di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., è proponibile con ricorso ai sensi dell'art. 365 c.p.c. e nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o nel termine lungo dell'art. 327 c.p.c.; inoltre la qualificazione dell'atto va desunta dal suo contenuto e non dall'etichetta data dalla parte.

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Viene richiamato per distinguere il vero errore revocatorio dall'errore materiale: solo l'errore che incide sulla formazione della volontà decisoria integra il paradigma revocatorio, non la mera omissione trascrittiva.

  • art. 365 c.p.c.

    È richiamato quale forma di proposizione del ricorso sia per revocazione sia per correzione dell'errore materiale secondo la disciplina dell'art. 391-bis c.p.c.

  • art. 327 c.p.c.

    È richiamato come termine lungo applicabile anche all'istanza di correzione dell'errore materiale, secondo quanto osservato dalla Corte.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137 del 2020

    La Corte esclude che la trattazione cartolare emergenziale o la mancata richiesta di discussione in pubblica udienza incidano sull'ammissibilità del ricorso; la decisione può essere adottata in camera di consiglio.

  • art. 16 del d.l. n. 228 del 2021

    Richiamato per il regime di proroga della disciplina emergenziale sulla trattazione in camera di consiglio.

  • art. 374 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della fase processuale e della possibile trattazione in udienza pubblica di ricorsi ritenuti di particolare rilevanza.

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    È richiamato per spiegare la forma della decisione e il collegamento con questioni di diritto di particolare rilevanza; nel caso concreto la Corte osserva che non era necessario adottare la forma della sentenza.

  • art. 379 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della discussione in pubblica udienza davanti alla Corte.

  • art. 288, secondo comma, c.p.c.

    È il fondamento del dispositivo di correzione e dell'annotazione da parte della cancelleria.

Massime di principio

  • Quando il contenuto dell'atto evidenzia chiaramente un mero scarto tra volontà giudiziale e sua trascrizione, il rimedio corretto è la correzione dell'errore materiale e non la revocazione.
  • L'errore materiale si distingue dall'errore revocatorio perché non incide sulla formazione della decisione, ma solo sulla sua esteriorizzazione o rappresentazione nel provvedimento.
  • La qualificazione giuridica dell'impugnazione dipende dal contenuto sostanziale dell'atto e non dalla formula usata dalla parte.
  • L'istanza di correzione dell'errore materiale è compatibile con la forma del ricorso ex art. 391-bis c.p.c. e può essere decisa senza statuizione sulle spese quando il procedimento ha natura non contenziosa.
  • La trattazione in camera di consiglio o la mancata richiesta di discussione pubblica non determinano, di per sé, l'inammissibilità dell'istanza se il rito applicato è coerente con il tipo di rimedio azionato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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