Cassazione Penale, Ordinanza n. 31744/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la loro condanna per un furto in abitazione commesso in concorso. La contestazione riguardava il reato di furto in abitazione aggravato, con aggravante della recidiva contestata solo a uno dei due. Con l'unico motivo di ricorso entrambi deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non avesse applicato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha osservato che il vizio di motivazione deducibile in cassazione è solo quello riconducibile al contrasto logico tra la sentenza e le massime di esperienza o le altre affermazioni contenute nel provvedimento, mentre la motivazione della decisione impugnata non presentava alcun vizio sussumibile in tale nozione. Inoltre, ha rilevato che l'art. 131-bis c.p. era inapplicabile sia perché il reato di furto in abitazione non rientra nei limiti edittali richiesti dalla legge, sia perché, in concreto, le modalità della condotta escludevano comunque la particolare tenuità. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indica il furto in abitazione quale reato oggetto di conferma della condanna; la Corte ne richiama la natura ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. per il superamento dei limiti edittali.
È richiamato come aggravante del reato contestato e confermato in appello.
È richiamato con riferimento al solo secondo ricorrente, quale recidiva contestata in relazione al reato commesso.
La Corte afferma la sua inapplicabilità sia per ragioni oggettive legate al tipo di reato e ai limiti edittali, sia per le modalità concrete della condotta.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Viene richiamato per delimitare il vizio di motivazione deducibile in cassazione, che deve emergere dal contrasto tra la motivazione e le massime di esperienza o le altre affermazioni del provvedimento.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
È indicato nel testo come riferimento alla nozione di vizio di motivazione scrutinabile in sede di legittimità.
Implicitamente richiamato nella statuizione sulle spese processuali e sulla somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità il vizio di motivazione è deducibile solo quando la sentenza presenti un effettivo contrasto logico interno o con massime di esperienza; non è sufficiente una diversa lettura del fatto o della motivazione.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando il reato contestato è, per sua struttura edittale, fuori dai limiti applicativi della norma, e comunque il giudice può negarla valorizzando le concrete modalità della condotta.
- Quando il ricorso si risolve in una censura manifestamente infondata sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., la cassazione può dichiararlo inammissibile, con le conseguenti statuizioni economiche a carico dei ricorrenti.
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