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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17978/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riesame contro la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva tre motivi: (1) l'inutilizzabilità delle comunicazioni scambiate tramite criptofonini/"piattaforma SkyEcc" acquisite e decriptate da autorità giudiziaria francese e trasmesse con ordine europeo di indagine, per presunte violazioni degli artt. 191, 267, 271 c.p.p., dell'art. 78 disp. att. e di garanzie costituzionali e CEDU; (2) l'insussistenza di gravi indizi della partecipazione all'associazione per cui era indagato in qualità di "stabile acquirente", con critica alla valutazione della rilevanza causale delle forniture e del dolo di partecipazione; (3) l'assenza delle esigenze cautelari e l'irragionevolezza/proporzionalità della custodia cautelare in carcere, tenuto conto del tempo trascorso, della sua vita familiare e lavorativa e dell'assenza di contatti con circuiti criminali.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura: le comunicazioni già acquisite e decriptate da autorità straniera possono essere utilizzate in Italia tramite ordine europeo di indagine alla stregua degli artt. 238 e 270 c.p.p. e dell'art. 78 disp. att., salvo che il giudice italiano accerti, sulla base di specifiche allegazioni, una violazione di diritti fondamentali; l'onere di allegazione grava sulla difesa e la mancata conoscenza dell'algoritmo di cifratura non determina di per sé inutilizzabilità. Sul secondo e terzo motivo la Corte ha ritenuto che le censure fossero inammissibili perché miravano a rimettere in discussione valutazioni di merito già compiute dal Tribunale; il Tribunale aveva invece fornito motivazione coerente e non manifestamente illogica sui gravi indizi (plurimi acquisti, 12 operazioni per circa 10,5 kg di cocaina, uso di criptofonini, fotografie dei panetti, rapporti debitori/creditori e contatti emersi anche dopo la chiusura della piattaforma) e sulle esigenze cautelari (rischio di reiterazione, gravità dei fatti, personalità e capacità di interazione con circuiti criminali). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; non è stata disposta la rimessione in libertà e la decisione è stata trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 74, comma 2 e art. 73)

    Norme sullo spaccio e traffico di stupefacenti: l'ordinanza applicativa della custodia cautelare è fondata sui delitti previsti da tali disposizioni; la gravità dei fatti e la reiterazione caratterizzano l'idoneità a giustificare la custodia cautelare.

  • Codice di procedura penale, art. 191

    Richiamato nella prospettazione difensiva sull'inutilizzabilità di atti acquisiti all'estero: la Corte rileva che per far valere l'inutilizzabilità occorre allegare elementi concreti che dimostrino violazioni di diritti e principi fondamentali.

  • Codice di procedura penale, art. 267

    Richiamato dalla difesa in relazione alle modalità di acquisizione di intercettazioni; la Corte segnala che la sua disciplina non impone automaticamente la inutilizzabilità delle prove acquisite da autorità straniere tramite OEI.

  • Codice di procedura penale, art. 271

    Richiamato nel quadro delle garanzie procedurali: la Corte afferma che l'onere probatorio circa la violazione dei diritti fondamentali grava sulla parte che allega l'inutilizzabilità.

  • Codice di procedura penale, artt. 238 e 270

    Articoli che disciplinano la circolazione delle prove e l'acquisizione di atti da autorità straniere: le comunicazioni e i risultati di intercettazioni acquisiti da autorità estera possono essere utilizzati in Italia tramite ordine europeo di indagine secondo tali disposizioni.

  • Art. 78 disp. att. cod. proc. pen.

    Parte della disciplina di attuazione richiamata per la cooperazione internazionale: sostiene la possibilità di acquisizione delle prove dall'autorità estera nell'ambito di procedimenti penali.

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Norma sul "doppio regime presuntivo" in materia di associazione per delinquere e misure cautelari: il Tribunale ha valutato che il regime presuntivo non risultava superato e ha motivato la sussistenza delle esigenze cautelari.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che autorizza la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna di euro 3.000.

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter

    Predisposizione per la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la sentenza non comporta la rimessione in libertà.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 6 e art. 8) e Costituzione (art. 15, 24, 111)

    Richiami ai principi di diritto sovranazionale e costituzionale: la Corte osserva che le prove straniere sono utilizzabili salvo che il loro uso determini una violazione delle garanzie fondamentali; spettano alla difesa allegazioni concrete per dimostrare tale violazione.

Massime di principio

  • Comunicazioni e intercettazioni acquisite e decriptate da autorità straniera possono essere utilizzate in Italia tramite ordine europeo di indagine (OEI) sulla base degli artt. 238 e 270 c.p.p. e dell'art. 78 disp. att., salvo che sia dimostrabile una violazione dei diritti fondamentali.
  • L'onere di allegare e provare che l'impiego di prove straniere viola diritti costituzionali o CEDU grava sulla parte che propone l'inutilizzabilità; occorrono allegazioni specifiche, non mere asserzioni generiche.
  • La mancata possibilità di accedere all'algoritmo di cifratura utilizzato nella piattaforma non determina di per sé inutilizzabilità della prova; va invece dimostrato il rischio concreto di alterazione o di violazione delle garanzie processuali.
  • In sede di legittimità la Corte non rivede valutazioni di merito sui fatti e sulle prove se non quando emergano violazioni di legge, manifesta illogicità o contraddittorietà insanabili nella motivazione: riproporre le stesse doglianze già valutate dal giudice di merito senza critiche specifiche comporta inammissibilità.
  • Per contrastare la sussistenza delle esigenze cautelari è necessario un motivo argomentato che incida sulle valutazioni di gravità, pericolo di fuga o di reiterazione: occorre contestare la coerenza della motivazione del giudice, fornendo elementi che superino il regime presuntivo previsto (es. art. 275 c.p.p.).
  • La difesa che intenda ottenere l'inutilizzabilità di comunicazioni straniere deve indicare con precisione gli aspetti delle modalità di acquisizione e decriptazione ritenuti illegittimi (alterazione dei dati, mancanza di catena di custodia, irregolarità procedurali rilevanti ai fini della tutela dei diritti fondamentali).

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