Cassazione Civile, Ordinanza n. 17407/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di ammissione al passivo di un credito di lavoro per indennità di mancato preavviso. Il giudice delegato, poi il Tribunale, hanno ritenuto tardiva la domanda perché proposta oltre dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, nonostante la creditrice fosse già a conoscenza del fallimento e avesse tempestivamente insinuato altre spettanze. In cassazione la ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha sostenuto che il termine per le domande tardive dovesse estendersi automaticamente a diciotto mesi, in quanto la sentenza dichiarativa di fallimento aveva fissato l'udienza di verifica a 122 giorni dalla pubblicazione, indice di una procedura di particolare complessità; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 92 c.p.c. per la condanna integrale alle spese, assumendo la novità della questione e l'assenza di precedenti di legittimità univoci.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato, e comunque inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., il primo motivo: il prolungamento del termine per le domande tardive fino a diciotto mesi non opera in modo automatico per il solo fatto che la procedura sia complessa o che l'udienza di verifica sia fissata oltre 120 giorni, ma richiede una espressa e discrezionale proroga del tribunale nella sentenza dichiarativa di fallimento; tale proroga nel caso concreto non era stata disposta. Ha parimenti dichiarato inammissibile il secondo motivo: la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza non richiede una specifica motivazione, mentre la compensazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 101, commi 1 e 4, legge fall.
termine di dodici mesi; proroga fino a diciotto mesi
Il termine per le domande tardive decorre dalla esecutorietà dello stato passivo ed è prorogabile fino a diciotto mesi solo per espressa scelta discrezionale del tribunale nella sentenza dichiarativa di fallimento, non automaticamente per la complessità della procedura.
art. 16, comma 1, n. 4, legge fall.
udienza di verifica del passivo a più di 120 giorni e non più di 180 giorni
La fissazione dell'udienza di verifica oltre 120 giorni è indice collegato alla complessità della procedura, ma non vale da sola a determinare la proroga del termine per le domande tardive.
È motivo di inammissibilità quando la censura si pone in contrasto con un orientamento consolidato della Corte senza offrire elementi per mutarlo.
art. 12 preleggi
L'interpretazione della norma deve muovere dal significato letterale e dalla connessione delle parole, senza forzature non giustificate dal testo.
La regolazione delle spese segue la regola della soccombenza; la motivazione specifica è necessaria per la deroga (compensazione), non per l'applicazione della regola generale.
La memoria depositata oltre il termine è tardiva e inammissibile.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La proroga del termine per proporre domande tardive nel fallimento non opera ex lege per effetto della sola complessità della procedura: è necessaria un'espressa determinazione del tribunale contenuta nella sentenza dichiarativa di fallimento.
- La fissazione dell'udienza di verifica del passivo oltre il termine ordinario di 120 giorni può evidenziare la complessità della procedura, ma non sostituisce la mancata proroga del termine per le insinuazioni tardive.
- Quando una censura si limita a riproporre una tesi già più volte disattesa dalla giurisprudenza di legittimità, senza apportare argomenti nuovi, può essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- In tema di spese processuali, la Corte di cassazione controlla solo che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la scelta di compensarle, in tutto o in parte, resta discrezionale e non richiede motivazione se il giudice applica la regola della soccombenza.
- La motivazione specifica è richiesta per derogare alla soccombenza mediante compensazione, non per la liquidazione delle spese a carico della parte soccombente.
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