Cassazione Civile, Ordinanza n. 23694/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto da una società nei confronti di un soggetto, poi seguito da precetto per il pagamento di una somma comprensiva di sorte capitale e accessori. Il destinatario del precetto ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., sostenendo che il credito azionato fosse in tutto o in parte estinto per pagamenti anteriori e che il giudice d’appello avesse erroneamente attribuito al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo valore di giudicato esterno pur in assenza della dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con un unico motivo, violazione degli artt. 181, 642 e 647 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., censurando la decisione della Corte d’appello che aveva ridotto solo in parte l’inefficacia del precetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile perché la copia della sentenza impugnata prodotta dal ricorrente, estratta dal fascicolo telematico, era priva dell’attestazione di pubblicazione, della data e del numero identificativo, elementi richiesti ai fini della procedibilità ex art. 369 c.p.c. La Corte ha aggiunto, ad abundantiam, che il motivo non avrebbe comunque superato il vaglio di ammissibilità: in caso di estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il decreto acquista automaticamente efficacia esecutiva e giudicato sostanziale senza necessità del provvedimento di cui all’art. 647 c.p.c. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
norma utilizzata per l’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore contro il precetto
richiamato come base del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo poi estinto per transazione
il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato solo quando, in mancanza di opposizione o costituzione dell’opponente, sia dichiarato esecutivo; in caso di opposizione estinta, tale provvedimento non è necessario
la produzione della copia autentica della sentenza impugnata, con attestazione di pubblicazione, data e numero, è condizione di procedibilità del ricorso per cassazione
regola il deposito dell’ordinanza all’esito della camera di consiglio
parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
richiamato per osservare che il motivo non avrebbe superato il vaglio di ammissibilità
norma invocata dal ricorrente tra quelle asseritamente violate
norma invocata dal ricorrente con riferimento al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
richiamato nel coordinamento con l’art. 308 c.p.c. per affermare l’automatica efficacia del decreto ingiuntivo in caso di estinzione dell’opposizione
richiamato nel coordinamento con l’art. 653 c.p.c. per la sorte del decreto ingiuntivo in caso di estinzione del giudizio di opposizione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di improcedibilità del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha introdotto la disciplina dell’ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte
art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro della misura del contributo unificato ulteriore
art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179 del 2010, conv. in L. n. 221 del 2012
le copie informatiche dei provvedimenti sono equivalenti all’originale, ma tale equivalenza non sostituisce l’attestazione di pubblicazione della cancelleria
Massime di principio
- Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, la copia autentica della sentenza impugnata deve recare l’attestazione di pubblicazione, con data e numero identificativo; la sola conformità al fascicolo informatico non basta.
- Quando la decisione impugnata è stata depositata in formato telematico, la pubblicazione si perfeziona con l’attribuzione, da parte del sistema informatico tramite la cancelleria, del numero identificativo e della data.
- La Corte di cassazione deve poter verificare autonomamente l’esistenza giuridica e gli estremi identificativi del provvedimento impugnato; non può farlo sulla base delle sole dichiarazioni delle parti o dei difensori.
- In caso di estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il decreto acquista automaticamente efficacia esecutiva e giudicato sostanziale senza necessità della dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.
- La produzione di una copia della sentenza priva dei dati di pubblicazione impedisce non solo il controllo sulla tempestività dell’impugnazione, ma anche la corretta individuazione del provvedimento eventualmente da cassare.
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