Cassazione Penale, Sentenza n. 16255/2022 del 27/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello per più ragioni. MORANO FRANCESCO ha dedotto, in particolare, che la Corte d'appello aveva ribaltato l'assoluzione di primo grado senza rinnovare le prove dichiarative ritenute decisive, violando le garanzie processuali; ha inoltre censurato la riduzione della provvisionale non adeguatamente motivata. SGARBOSSA GIAN PIERO ed ENRICO SABRINA hanno dedotto, tra l'altro, l'illegittimo utilizzo delle querele in assenza del consenso difensivo (querele inserite senza consenso), la carenza di prove per gli episodi del 18 e 21 ottobre 2013, la mancata individuazione di responsabilità per ENRICO per quegli episodi, la errata applicazione di norme sulla qualificazione del fatto (art. 610 c.p.) e sulla scriminante/errore (art. 51 c.p.), nonché censure relative al trattamento sanzionatorio, alle attenuanti e alla quantificazione delle provvisionali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata in più punti: 1) Ha annullato agli effetti civili la sentenza nei confronti di MORANO FRANCESCO con rinvio al giudice civile competente in grado d'appello (la decisione di appello sulle statuizioni civili è cancellata e la liquidazione delle spese rimessa al giudice civile). 2) Ha annullato senza rinvio la sentenza nei confronti di SGARBOSSA GIAN PIERO ed ENRICO SABRINA limitatamente agli episodi del 18 e 21 ottobre 2013, pronunciando che "il fatto non sussiste" per tali date (perché le querele utilizzate non erano state rese utilizzabili per mancanza di consenso). 3) Ha annullato senza rinvio la sentenza nei confronti degli stessi imputati anche in relazione all'episodio del 15 aprile 2013 perché il reato è estinto per prescrizione (sono decorsi oltre 7 anni e mezzo). 4) Ha confermato la valutazione di merito sugli altri episodi ritenuti provati (in particolare quello del 15/4/2013 era comunque dichiarato prescritto). 5) Ha dichiarato che le provvisionali, come decisioni interlocutorie di importo da imputarsi alla liquidazione definitiva, non sono sindacabili in Cassazione. La Cassazione ha altresì disposto la rimessione delle questioni civili al giudice civile competente e la liquidazione delle spese processuali relative al presente giudizio al giudice civile.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen. (comma 3 bis)
nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale
la Corte interpreta questo comma nel senso che, quando l'appello incide sulla valutazione della prova dichiarativa e ribalta un assoluzione, occorre rinnovare l'istruttoria (esame dei dichiaranti) prima di affermare la responsabilità; tale esigenza si estende anche quando l'appello è proposto dalla parte civile ai soli effetti civili
la decisione del giudice deve fondarsi sugli atti e sulle prove confluiti nel fascicolo per il dibattimento: se la querela non è stata acquisita validamente (per mancanza di consenso), non può formare oggetto di utilizzazione probatoria ai fini della decisione
norma sulla violenza privata: i fatti sono stati riqualificati ai sensi di questa disposizione e la Corte ha esaminato la prova e la legittimità dell'accertamento per singoli episodi alla luce delle testimonianze e delle querele
art. 6 CEDU (giurisprudenza interpretativa)
richiamato per riaffermare il principio di equo processo: l'obbligo di rinnovare le prove dichiarative in appello in presenza di impugnazione che muova dalla valutazione di tali prove, onde garantire il diritto di difesa e il contraddittorio
richiamato dalla Corte per sottolineare il canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" in relazione alla gravità del ribaltamento della decisione di primo grado
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (principi consolidati)
richiamo a precedenti di legittimità (Dasgupta, Patalano, Troise) che stabiliscono i limiti e i casi in cui l'appello richiede la rinnovazione delle prove dichiarative e la diversa disciplina secondo chi impugna (PM vs parte civile)
Massime di principio
- Se un giudice di appello ribalta un'assoluzione basandosi su una diversa valutazione di dichiarazioni ritenute decisive, il giudice d'appello deve in generale rinnovare l'istruttoria (esaminare nuovamente i dichiaranti) ai sensi dell'art. 603 c.p.p. (3 bis) quando l'impugnazione incide sulla valutazione della prova dichiarativa, per rispettare il diritto di difesa e il contraddittorio
- Le querele non possono essere utilizzate come elemento di prova se non sono state rese utilizzabili in modo valido (ad es. per mancanza del consenso della difesa o per mancata acquisizione nel fascicolo del dibattimento): l'utilizzo illegittimo può comportare l'annullamento della decisione e la declaratoria che il fatto non sussiste per quelle imputazioni fondate solo su tali elementi
- Le provvisionali disposte dal giudice penale come acconti sul futuro risarcimento, essendo somme provvisorie imputabili alla liquidazione definitiva, non sono sindacabili in Cassazione, in quanto pronunce interlocutorie non idonee a passare in giudicato
- La prescrizione estingue il reato quando sono decorse le termini di legge: se la Corte d'appello conferma la responsabilità ma la pena è estinta per prescrizione, la Cassazione può annullare la condanna per estinzione del reato
- La motivazione dell'appello può fondersi con quella del primo grado quando la Corte d'appello abbia espressamente aderito alle ragioni del Tribunale: in tal caso la valutazione complessiva delle motivazioni di entrambi i gradi si considera integrata e potrà essere esaminata dalla Cassazione nel suo complesso
- Le censure che si risolvono in una mera rielaborazione alternativa degli elementi di fatto ("mirata rilettura") non sono sufficiente motivo di annullamento: la Suprema Corte non sostituisce il proprio giudizio di fatto se la decisione di merito è congruamente motivata
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