Cassazione Civile, Ordinanza n. 00757/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per maggiore IRPEF, addizionali e sanzioni relativo all'anno 2003, contestando una plusvalenza derivante dalla cessione di un ramo d'azienda. Il contribuente aveva impugnato l'atto e aveva ottenuto l'annullamento sia in primo grado sia in appello. In cassazione, l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 86 TUIR, sostenendo che la plusvalenza imponibile dovesse essere calcolata tenendo conto del valore effettivamente realizzato nella cessione, comprensivo dell'avviamento e dell'accollo dei debiti, e non limitata al solo corrispettivo formalmente dichiarato nell'atto di trasferimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha respinto. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 86 TUIR, la plusvalenza è data dalla differenza tra corrispettivo e costo non ammortizzato dell'azienda, includendo anche il valore dell'avviamento. Nel caso concreto, dai dati contabili non contestati emergeva un attivo di euro 403.080 e un passivo di euro 388.180, con valore positivo dell'azienda pari a euro 14.900, corrispondente al prezzo dichiarato nell'atto e già tassato. L'accollo dei debiti da parte dell'acquirente non incideva ulteriormente, essendo il passivo già considerato. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'intimato. È stato inoltre escluso l'obbligo per l'Agenzia di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché le Amministrazioni dello Stato sono esentate dal pagamento mediante prenotazione a debito.
Norme richiamate
La plusvalenza derivante dalla cessione d'azienda è pari alla differenza tra il corrispettivo pattuito e il costo fiscalmente riconosciuto/non ammortizzato dell'azienda, comprensivo del valore dell'avviamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, esentate dal pagamento tramite prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dal d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nella cessione d'azienda la plusvalenza imponibile va determinata confrontando il corrispettivo effettivamente pattuito con il costo fiscalmente riconosciuto dell'azienda, includendo nel calcolo anche l'avviamento.
- L'accollo dei debiti del ramo d'azienda non produce un autonomo incremento del corrispettivo quando l'esposizione debitoria risulti già compresa nel passivo considerato per la determinazione del valore aziendale.
- Se i valori contabili posti a base del calcolo non sono specificamente contestati, il giudice può fondare su di essi la verifica della plusvalenza realizzata.
- L'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato non grava sulle Amministrazioni dello Stato, per le quali opera la prenotazione a debito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00670/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00674/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00675/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00676/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00677/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00678/2024 del 09/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →