Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22415/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Radovic era stata condannata per concorso nel reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.), in qualità di coordinatrice della RSA "Residenza Roma", per avere agevolato l'infermiera Giovanna Durante nello svolgimento di atti riservati al medico chirurgo (debridement chirurgico) su vari degenti. In cassazione la ricorrente deduceva: vizio di motivazione perché, in quanto direttrice amministrativa (e non direttore sanitario), non avrebbe avuto poteri di vigilanza o di impedimento sull'operato sanitario; contestava l'affidabilità della teste Sulotto (testimone di accusa) per motivi di ostilità personale; denunciava una contraddizione tra il riconoscimento di un "tacito assenso" e l'affermazione secondo cui la Radovic non avrebbe avuto posizione di garanzia; e infine censurava la subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento delle parti civili. La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile e i motivi manifestamente infondati: i giudici di merito avevano ricostruito un concorso commissivo (non omissivo) della Radovic, che con la sua condotta (redarguire e intimorire la collega Finotti) aveva agevolato l'esecuzione del reato da parte dell'infermiera; la censura sulla prova testimoniale era aspecifica; la questione relativa alla subordinazione della sospensione condizionale della pena è stata sollevata per la prima volta in cassazione ed è quindi inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Cataldi Donato, nella qualità di curatore speciale di Santarsiero Margherita (liquidate in ragione dell'attività svolta). La condanna di merito (Tribunale di Vercelli e conferma parziale in appello) rimane sostanzialmente intatta, con esclusione della sola pena pecuniaria precedentemente inflitta dall'appello.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    Regola il concorso di persone nel reato: applicato per inquadrare la partecipazione della Radovic quale concorrente nel delitto commesso materialmente dall'infermiera Durante.

  • Codice penale, art. 81, secondo comma

    Riferimento alla pluralità di atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso: usato per qualificare la continuità o la pluralità degli atti posti in essere tra marzo e maggio 2015.

  • Codice penale, art. 348

    Esercizio abusivo della professione: norma sanzionatrice della pratica di attività riservate a soggetti abilitati (medico chirurgo) da parte di persona non autorizzata (infermiera), reato al quale la Radovic è stata ritenuta concorrente per aver agevolato tale attività.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 3

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando vengono dedotte questioni non prospettate nei motivi di appello: applicata per dichiarare inammissibile la censura sulla subordinazione della sospensione condizionale della pena, sollevata per la prima volta in cassazione.

  • Norme emergenziali per udienze a distanza (art. 23, commi 8 e 9, D.L. 28/10/2020 n.137 e successive proroghe)

    Indicano la modalità con cui è stato trattato il procedimento (camera di consiglio con forme previste dalla normativa emergenziale), rilevante solo sul piano procedurale.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 21989/2020 Arnaboldi; Sez. 6, n. 22534/2015 Curnis; Sez. 6, n. 17893/2009 Zuccarelli)

    Rv.279560; Rv.263628; Rv.243657

    Principio consolidato secondo cui il professionista abilitato che consente o agevola lo svolgimento di attività professionale da parte di soggetto non autorizzato risponde a titolo di concorso nel delitto di esercizio abusivo della professione.

Massime di principio

  • Distinguere concorso omissivo da concorso commissivo: la responsabilità può derivare non solo dall'omessa vigilanza (posizione di garanzia del direttore sanitario) ma anche da atti positivi che agevolino l'esecuzione del reato da parte di terzi (es. intimidire chi denuncia l'abuso).
  • La qualifica formale del ruolo (direttore amministrativo vs direttore sanitario) non esclude automaticamente la responsabilità se il comportamento della persona ha concretamente contribuito alla commissione del reato.
  • Le doglianze sulla valutazione della prova testimoniale devono essere specifiche e dimostrare il carattere decisivo dell'errore; censure generiche o incidentali rischiano di essere ritenute aspecifiche e inammissibili.
  • Questioni che non siano state prospettate in appello non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione (art. 606 c.p.p.), pena l'inammissibilità del motivo.
  • Il principio consolidato di giurisprudenza: il professionista abilitato che consente o agevola l'esercizio abusivo di attività riservate a professionisti può essere ritenuto concorrente e quindi penalmente responsabile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.