Cassazione Penale, Sentenza n. 1852/2025 del 15/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ierace impugna il decreto del 11/06/2024 con cui la Corte d'appello, accogliendo in parte il suo appello avverso il provvedimento del 14/06/2023, aveva rideterminato la sorveglianza speciale (durata e cauzione) e aveva escluso la qualificazione di associazione mafiosa, lasciando però una valutazione di pericolosità sociale generica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.159/2011. Il ricorrente deduce: (1) vizio di motivazione e violazione di legge perché la Corte avrebbe asserito in modo puramente sommario che egli "vive abitualmente" dei proventi illeciti (usura), mentre le condotte ascritte sono limitate nel tempo e di esiguo profitto; (2) mancata valutazione dell'attualità della pericolosità alla luce della lunga privazione della libertà (custodia cautelare e divieto di dimora) e della mancanza di comportamenti antisociali nel periodo successivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato sia per carenza di specificità delle censure in relazione al profilo di pericolosità generica devoluto all'appello, sia perché la Corte d'appello ha adeguatamente motivato l'esistenza degli elementi richiesti (commissione di reati lucro-generativi come l'usura in un arco temporale significativo e produzione di profitti). Ha richiamato la giurisprudenza sul significato di "abitualmente" e sul possibile uso, ai fini della pericolosità generica, di indizi relativi a categorie delittuose (anche se non direttamente produttive di reddito, come l'associazione per delinquere). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile nei limiti in cui non era stato dedotto con la specificità necessaria in appello; inoltre la Corte d'appello non era tenuta a riesaminare d'ufficio la questione non proposta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 1, comma 1, lett. b) e art. 4, comma 1, lett. a) e b)
La Corte ha applicato la lett. b) per il giudizio di pericolosità sociale generica, richiedendo i requisiti consolidati (delitti commessi abitualmente in un arco temporale significativo, produzione di profitti e rilievo come fonte di reddito). Ha ritenuto che le condotte di usura valutate, nel loro complesso e in combinazione con altri elementi, soddisfino tali requisiti
art. 416bis (circostanza aggravante)
La Corte d'appello ha escluso l'aggravante del 416bis in relazione alla condotta di usura, con conseguente riqualificazione dell'imputazione da associazione mafiosa ad associazione per delinquere
art. 173 disposizioni attuative, art. 581 (disciplina dell'appello), art. 616
Art. 173 disp. att.: limite di specificità per i motivi di ricorso; Art. 581: l'appello contro provvedimenti di prevenzione va qualificato e motivato, con onere di specificità; Art. 616: base per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il giudizio di pericolosità sociale generica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.159/2011 richiede tre elementi: reiterazione nel tempo ("abitualmente"), produzione di profitti illeciti e rilevanza di tali profitti come fonte di reddito; il giudice deve motivare puntualmente il rinvenimento di tali elementi
- L'appellante ha l'onere di specificare in modo chiaro i motivi dell'impugnazione; censure generiche o non devolute all'appello non possono essere esaminate in Cassazione
- La qualificazione di appartenenza a categorie delittuose (anche se riqualificata) può essere valutata ai fini della pericolosità generica in termini di categoria di reati e tipologie di condotte, non necessariamente solo singoli atti produttivi di reddito
- Non è possibile sollevare in Cassazione una valutazione di fatto o un vizio di motivazione che non sia adeguatamente specificato e dedotto nei gradi precedenti; questioni nuove o non prospettate in appello possono essere dichiarate inammissibili
- Il periodo di restrizione della libertà e il comportamento tenuto durante tale periodo possono essere rilevanti per l'attualità della pericolosità, ma occorre che tale profilo sia stato oggetto di specifica deduzione e valutazione nel grado in cui la decisione impugnata poteva essere contestata
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