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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28707/2021 del 18/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio tributario in cui la commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente. La CTR aveva ritenuto inammissibile la costituzione in giudizio dell'agente della riscossione perché difeso da un avvocato del libero foro, reputando ciò contrario al d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 11 e 12. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 11, comma 2, dell'art. 12, comma 1, dell'art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs. 546/1992, dell'art. 1, comma 8, del d.l. n. 193/2016 conv. in l. n. 225/2016, nonché dell'art. 4-novies del d.l. n. 34/2019 conv. in l. n. 58/2019, sostenendo che tali norme non escludono la facoltà di avvalersi di un avvocato del libero foro. La ricorrente ha richiamato anche il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 30008/2019 e il Protocollo d'intesa del 5 luglio 2017 tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, che consente, per le liti davanti alle commissioni tributarie, il patrocinio di avvocati del libero foro.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso sulla base dei principi già enunciati dalle Sezioni Unite e del Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ha affermato che la CTR ha errato nel dichiarare l'inammissibilità della difesa dell'agente della riscossione svolta da avvocato del libero foro, poiché nelle controversie davanti alle commissioni tributarie tale patrocinio è consentito secondo la disciplina applicabile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, affinché esamini il merito della vicenda, rimasto assorbito, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 2

    la Corte esclude che la norma impedisca all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di stare in giudizio con avvocato del libero foro nelle ipotesi consentite dalla disciplina speciale e dalla convenzione con l'Avvocatura dello Stato.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 1

    richiamato dalla ricorrente come parte della disciplina processuale tributaria, ma non interpretato dalla Corte come ostativo al patrocinio del libero foro.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2-sexies

    richiamato per sostenere la compatibilità del patrocinio esterno; la Corte aderisce all'impostazione per cui la disciplina speciale consente tale difesa nei casi previsti.

  • d.l. 24 settembre 2016, n. 193, art. 1, comma 8, conv. in l. 1 dicembre 2016, n. 225

    indicato come base normativa della facoltà dell'Agenzia di avvalersi di avvocati del libero foro.

  • d.l. 30 aprile 2019, n. 34, art. 4-novies, conv. in l. 28 giugno 2019, n. 58

    richiamato a supporto della tesi della ricorrente sulla legittimazione processuale mediante libero foro.

  • d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17

    richiamati nel principio delle Sezioni Unite come criteri da rispettare nella scelta degli avvocati del libero foro.

  • R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, comma 4

    richiamato dalle Sezioni Unite per i casi di apposita motivata delibera nelle ipotesi speciali riservate all'Avvocatura dello Stato.

  • Protocollo d'intesa Avvocatura dello Stato - Agenzia delle Entrate-Riscossione del 5 luglio 2017, punto 3.4.2

    "L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (...) liti innanzi alle Commissioni Tributarie"

    è richiamato come fonte convenzionale che consente espressamente la difesa dell'ente mediante avvocati del libero foro nelle liti davanti alle commissioni tributarie.

Massime di principio

  • L'agente della riscossione può stare in giudizio davanti alle commissioni tributarie avvalendosi di avvocati del libero foro quando ciò sia consentito dalla disciplina speciale e dal protocollo con l'Avvocatura dello Stato.
  • La costituzione in giudizio dell'Agenzia a mezzo di Avvocatura dello Stato o di avvocato del libero foro implica, quando la scelta dipenda dalle ipotesi previste dalla convenzione o dall'indisponibilità dell'Avvocatura, la sussistenza del relativo presupposto di legge senza necessità di specifica allegazione o prova.
  • Non è corretta la declaratoria di inammissibilità della difesa dell'agente della riscossione fondata sul solo rilievo che l'ente sia assistito da un avvocato del libero foro, se la normativa e la convenzione applicabili consentono tale patrocinio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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