Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27778/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (legittimaria)

La controversia

La controversia nasce dal decesso di un soggetto che, con testamento pubblico del 2013, aveva istituito erede universale un terzo, revocando ogni precedente disposizione. La madre del defunto, in assenza di discendenti, ha agito per la reintegrazione della propria quota di riserva, deducendo la lesione della legittima e chiedendo la riduzione delle disposizioni testamentarie. Il convenuto ha aderito, in sostanza, alla riduzione nei limiti dei beni caduti in successione. Il Tribunale ha accolto la riduzione ma ha negato alla madre la qualità di erede, compensando in parte le spese. In appello, la stessa attrice ha censurato sia il mancato riconoscimento della qualità di erede sia la regolazione delle spese; la Corte d’appello ha riconosciuto che, una volta accolta la riduzione, il legittimario totalmente pretermesso acquista la qualità di erede nei limiti della quota di riserva, ma ha confermato la compensazione delle spese valorizzando la minima incidenza della doglianza e la condotta non oppositiva dell’appellato. Con il ricorso per cassazione l’attrice ha denunciato la violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., sostenendo che non ricorressero i presupposti per la compensazione, poiché il convenuto non aveva partecipato alla mediazione obbligatoria, aveva costretto alla lite per il riconoscimento della qualità di legittimaria pretermessa e in appello aveva comunque resistito eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla disciplina delle spese. Ha ritenuto illegittima la compensazione, parziale in primo grado e totale in appello, perché, a seguito della riforma della sentenza di primo grado, l’attrice era risultata totalmente vittoriosa nel merito; inoltre, la motivazione della Corte territoriale non integrava una delle ipotesi consentite dall’art. 92 c.p.c. come interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018 e della giurisprudenza di legittimità. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 538 c.c.

    è la norma che attribuisce al genitore, in mancanza di discendenti, una quota di riserva dell'asse ereditario; la sua lesione legittima l'azione di riduzione.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi consentiti dalla norma come risultante dalle modifiche normative e dall'intervento della Corte costituzionale; non basta una motivazione generica sulla minima incidenza della questione o su una pretesa non oppositività della controparte.

  • art. 348 bis c.p.c.

    richiamato come eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte resistente, ma non accolto.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato come parametro dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, ma non decisivo ai fini della decisione di cassazione.

  • art. 91, comma 1, c.p.c.

    richiamato per osservare che, ai fini delle spese, rilevano anche eventuali condotte di effettiva disponibilità a soddisfare la pretesa della controparte; mera adesione astratta alla domanda non è sufficiente.

  • L. 162/2014

    la modifica dell'art. 92 c.p.c. introdotta dal decreto-legge convertito è il parametro normativo di riferimento per il regime delle spese applicabile ratione temporis.

  • Corte cost. n. 77/2018

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consentiva la compensazione anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di appello riforma integralmente il primo grado sul punto decisivo, la valutazione della soccombenza ai fini delle spese deve essere riferita all'esito finale della controversia e non allo sviluppo intermedio dei singoli gradi.
  • Nel regime dell'art. 92, comma 2, c.p.c. come risultante dalle modifiche del 2014 e dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77/2018, la compensazione delle spese è misura eccezionale e richiede la ricorrenza di presupposti rigorosi; non è sufficiente richiamare la modesta incidenza della questione accolta o una generica condotta non oppositiva della controparte.
  • La qualità di erede del legittimario totalmente pretermesso non deriva automaticamente dall'apertura della successione, ma consegue all'esito vittorioso dell'azione di riduzione o, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato, a un accordo idoneo a reintegrare la quota di riserva.
  • Ai fini della regolazione delle spese, la mera adesione formale o l'assenza di una opposizione piena non equivalgono, di per sé, a una condotta tale da giustificare la compensazione se la parte ha comunque resistito in giudizio contestando l'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieTutela dei legittimariImpugnazioniSpese di lite
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.