Cassazione Civile, Ordinanza n. 25555/2026 del 18/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia originaria riguardava una cartella di pagamento e i relativi atti prodromici concernenti la TARSU per l’anno 2007. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza depositata l’8 aprile 2019, aveva accolto l’appello dell’agente della riscossione e, riformando la decisione di primo grado, respinto il ricorso della società contribuente. Quest’ultima aveva proposto ricorso per cassazione articolato in undici motivi; il Pubblico Ministero aveva chiesto l’accoglimento del primo motivo e l’assorbimento dei restanti. Con memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la ricorrente ha però rinunciato al ricorso, documentando la propria cancellazione dal Registro delle Imprese, avvenuta il 31 dicembre 2021. La Corte non ha quindi esaminato i motivi di impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, rilevando che la rinuncia, documentata e tempestiva perché intervenuta prima dell’adunanza camerale, non richiede l’accettazione della controparte ai fini dell’estinzione. Poiché la controricorrente non aveva aderito alla rinuncia, le spese sono state poste a carico della ricorrente, quale parte che ha dato causa al giudizio: liquidate in euro 2.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. La Corte ha inoltre escluso l’applicabilità dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto la pronuncia è di estinzione e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
La rinuncia, d’altronde, è atto recettizio, che non richiede nemmeno l’accettazione, ai fini della pronuncia d’estinzione, in quanto gli adempimenti previsti dall’articolo 390 del codice di procedura civile sono finalizzati ad ottenere l’adesione della controparte per evitare la condanna alle spese del rinunciante.
La rinuncia al ricorso è sufficiente a determinare l’estinzione senza necessità di accettazione della controparte; gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. rilevano per consentire l’adesione della controparte ed evitare la condanna del rinunciante alle spese.
art. 391, secondo comma, c.p.c.
Quanto alle spese di lite, esse vanno poste -ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c. (vedi Cass.n.16814/2026)- a carico della parte che vi ha dato causa, ossia la ricorrente, non avendo la difesa della controricorrente aderito alla rinuncia.
In caso di estinzione conseguente a rinuncia non accettata dalla controparte, le spese sono poste a carico della parte che ha dato causa al giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Il tenore della pronuncia (di estinzione del giudizio e non di rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso) esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di una norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, in quanto tale, di stretta interpretazione, di talché l’estraneità della fattispecie in esame a quella prevista dalla norma succitata esonera da ogni specificazione, al riguardo, in dispositivo.
L’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, non si applica quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, poiché la fattispecie è distinta da rigetto, inammissibilità e improcedibilità e la disposizione, di carattere sanzionatorio ed eccezionale, è soggetta a stretta interpretazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto recettizio e determina l’estinzione del giudizio senza necessità di accettazione della controparte; l’adesione di quest’ultima rileva ai fini dell’esonero del rinunciante dalla condanna alle spese.
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso può essere effettuata fino alla data dell’adunanza camerale.
- In caso di estinzione per rinuncia non accettata, le spese del giudizio sono poste a carico della parte che vi ha dato causa.
- L’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto quando il giudizio si estingue per rinuncia, trattandosi di esito distinto da rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
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