Cassazione Civile, Ordinanza n. 22349/2021 del 05/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
Il cittadino marocchino aveva ottenuto un permesso di soggiorno per lavoro stagionale con scadenza al 28 maggio 2019. Prima e dopo tale scadenza presentava due distinte istanze: una domanda di rinnovo del permesso per la medesima causale, poi respinta dal Questore il 7 giugno 2019 e notificata il 19 giugno 2019; e una successiva istanza di conversione del permesso da lavoro stagionale a lavoro non stagionale, respinta con provvedimento del 30 ottobre 2019 e notificata l'8 novembre 2019. Nonostante ciò, il Prefetto emetteva il 15 gennaio 2020 un decreto di espulsione fondato espressamente sul rigetto del rinnovo del giugno 2019. Il ricorrente deduceva in cassazione, con due motivi, la violazione dell'art. 5, comma 9-bis, T.U.I. e la motivazione apparente/contraddittoria con omesso esame di circostanze decisive e violazione dell'obbligo di cooperazione istruttoria, sostenendo che, essendo stata presentata l'istanza di conversione, l'espulsione avrebbe dovuto semmai fondarsi sul diverso provvedimento di rigetto di tale istanza e non su quello di diniego del rinnovo; inoltre, fino alla notifica del rigetto della conversione egli sarebbe rimasto legittimamente sul territorio nazionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha interpretato l'art. 5, comma 9-bis, T.U.I. nel senso che, in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare in Italia e svolgere temporaneamente attività lavorativa. Poiché nel caso concreto era stata presentata anche una domanda di conversione e il relativo diniego era stato notificato solo l'8 novembre 2019, la permanenza del ricorrente doveva considerarsi legittima sino a quel momento; il decreto di espulsione del 15 gennaio 2020, ancorato al solo rigetto del rinnovo del giugno 2019, è stato quindi cassato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., annullando il provvedimento di espulsione e condannando l'amministrazione resistente alle spese di tutti i gradi.
Norme richiamate
art. 5, comma 9-bis, D.Lgs. 286/1998
"in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, ... il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa"
la pendenza della domanda di rilascio/rinnovo del titolo legittima il soggiorno e l'attività lavorativa temporanea fino alla notifica del provvedimento che definisce negativamente la relativa istanza
in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito dopo la cassazione del decreto impugnato
Massime di principio
- In materia di espulsione dello straniero, il giudice deve verificare quale sia il provvedimento amministrativo effettivamente rilevante ai fini della legittimità della permanenza, tenendo conto dell'eventuale successione di diverse istanze sul titolo di soggiorno.
- La presentazione di una domanda di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno, finché non sia notificato il relativo rigetto, mantiene la legittimità del soggiorno nei limiti stabiliti dall'art. 5, comma 9-bis, T.U.I.
- Se il decreto di espulsione si fonda su un presupposto amministrativo diverso da quello realmente decisivo alla data dell'adozione, esso risulta illegittimo per erronea individuazione del titolo giustificativo dell'espulsione.
- Quando i fatti decisivi sono già documentalmente accertati e non occorrono ulteriori approfondimenti, la Corte di cassazione può cassare il provvedimento impugnato e decidere direttamente nel merito, annullando l'atto amministrativo illegittimo.
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