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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27169/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del 12/01/2024 (conferma della sentenza di primo grado) sostenendo: 1) violazione degli artt. 120 cod. proc. pen., 646 cod. pen. e 117 d.lgs. 209/2006 perché i fratelli Marco e Renato Imperatori sarebbero stati soltanto soggetti civilmente danneggiati (non titolari dell'interesse penalmente protetto) e quindi non legittimati a sporgere querela; l'effettiva titolarità delle somme sarebbe della compagnia Generali Italia spa e le somme contestate non sarebbero mai transitate sul conto degli Imperatori; 2) inosservanza ed errata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in ragione dell'età avanzata e dell'incensuratezza dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il rilievo sulla legittimazione degli Imperatori: i giudici di merito hanno correttamente accertato che l'imputato, in qualità di sub-agente, si è indebitamente appropriato di somme dovute alla società Imperatori Marco e Renato & C. snc, la quale ha poi dovuto rifondere le somme alla mandante Generali Italia spa; pertanto gli Imperatori sono soggetti lesi titolati a proporre querela e possono coesistere più soggetti passivi nel reato di appropriazione indebita. Sul secondo motivo ha ritenuto aspecifica la censura sulle attenuanti generiche: la Corte territoriale ha motivato congruamente il diniego richiamando la gravità, la protrazione temporale della condotta e il consistente profitto ottenuto, non essendo necessario elencare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili (importo liquidato nel dispositivo) e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    Reato di appropriazione indebita; la Corte conferma che possono coesistere più soggetti lesi e che anche il terzo patrimonialmente danneggiato è titolare dell'interesse penalmente protetto e legittimato a proporre querela.

  • art. 61 n. 11 cod. pen.

    Circostanza riferita in relazione alla condanna; la motivazione del diniego delle attenuanti ha tenuto conto della gravità e del profitto conseguito, in coerenza con le circostanze aggravanti/valutazioni di pena richiamate.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte afferma che il giudice di merito non deve necessariamente esaminare o ricapitolare tutti gli elementi favorevoli, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi per il diniego.

  • art. 120 cod. proc. pen.

    Norma processuale invocata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto manifestamente infondati i rilievi procedurali proposti senza che emergessero violazioni tali da rendere ammissibile il ricorso.

  • art. 117 d.lgs. 209/2006

    Normativa relativa agli intermediari assicurativi invocata per sostenere la titolarità delle somme; la Corte ha ritenuto che, indipendentemente dalla titolarità formale, la società Imperatori ha subito un danno patrimoniale per l'appropriazione compiuta dal sub-agente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Chi subisce un danno patrimoniale sì può considerare "persona offesa" anche se non è il proprietario formale dei beni: se un soggetto è obbligato a rifondere o ha un interesse patrimoniale leso dall'appropriazione, può avere legittimazione a proporre querela.
  • Nel valutare il diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis), il giudice di merito non è tenuto a menzionare o motivare tutti gli elementi favorevoli: è sufficiente indicare i fatti o i criteri ritenuti decisivi (es. gravità, durata della condotta, profitto), purché la motivazione sia non contraddittoria.
  • I ricorsi per cassazione devono essere specifici e adeguatamente motivati; motivi aspecifici o manifestamente infondati comportano l'inammissibilità e l'imposizione delle spese e di sanzioni (es. Cassa delle Ammende).
  • La sussistenza di obblighi di terzi (es. rifusione verso il proprietario reale) non esclude automaticamente la titolarità dell'interesse penalmente protetto da parte del soggetto che ha subito il danno patrimoniale.
  • In ipotesi di appropriazione continuata e con consistente vantaggio economico per l'autore, i giudici sono portati a valutare negativamente le istanze di concessione delle attenuanti generiche.

Testo integrale

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