Cassazione Civile, Ordinanza n. 20992/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'avvenuta definizione agevolata della controversia e della conseguente cessazione della materia del contendere, dichiarando estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in caso di estinzione per definizione agevolata, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva confermato l'accoglimento, in primo e secondo grado, del ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento relativo a IVA, IRES e IRAP per l'anno d'imposta 2006, con recupero di costi infragruppo. Il ricorso era affidato a due motivi, ma la società, nel corso del giudizio di legittimità, ha dichiarato di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver versato quanto richiesto dall'Agenzia a definizione del debito tributario. L'Avvocatura dello Stato ha quindi chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
La definizione agevolata comporta l'estinzione del processo e lascia ferme le spese processuali a carico della parte che le ha anticipate.
art. 46, comma 3, D.Lgs. 546/1992
Richiamato in via conforme quale previsione del processo tributario che disciplina gli effetti processuali dell'estinzione, con permanenza delle spese a carico di chi le ha anticipate.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria è definita mediante adesione a definizione agevolata e risulta il pagamento della somma dovuta, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la previsione normativa richiamata dalla Corte.
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