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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33106/2024 del 26/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta che ha confermato la custodia in carcere disposta a carico del Correnti per i reati previsti dal DPR n. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e delitti di detenzione e cessione di droga). Il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) censura sulla mancata retrodatazione dell'inizio della misura cautelare (art. 297, comma 3 e art. 303 c.p.p.), invocando la disciplina delle "contestazioni a catena" e sostenendo che gli elementi indiziari erano già acquisiti nel primo procedimento; 2) e 3) censura sulla qualificazione del ruolo dell'imputato come partecipe dell'associazione (art. 74 DPR 309/1990 e riferimento all'art. 273 c.p.p.), sostenendo che i fatti comprovano al più un concorso di persone nel reato o ruoli sporadici/di corriere, non la partecipazione all'associazione; 4) censura sull'esistenza e attualità delle esigenze cautelari (art. 274, comma 1, lett. c c.p.p.), deducendo elementi di personalità e di ravvedimento (interrogatori di garanzia, relazioni dei CC e dell'UEPE, concessione di affidamento in prova) che avrebbero dovuto escludere il pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: il primo motivo è stato ritenuto sostanzialmente generico e meramente assertivo rispetto alla retrodatazione e alla disciplina delle contestazioni a catena; il secondo e il terzo motivo sono stati qualificati come censure di fatto (contestazione della valutazione probatoria del giudice del riesame) non idonee in sede di legittimità, senza allegazione di manifesta illogicità o violazione di norma; il quarto motivo è stato ritenuto generico e privo di elementi idonei a superare la presunzione (tipica nei casi di cui all'art. 74 DPR 309/1990) di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'idoneità della misura custodiale. Conseguenze: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; il provvedimento non ha disposto la remissione in libertà e si dispone comunicazione ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74 DPR n. 309/1990

    Il giudice ha richiamato la rilevanza dell'art. 74 nella formazione di una presunzione di gravità degli indizi e nella valutazione della necessità della custodia cautelare; quando sussistono gravi indizi per reati previsti dall'art. 74 sorge una forte presunzione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull'idoneità della custodia in carcere, superabile solo con specifici elementi contrari.

  • art. 73 DPR n. 309/1990

    Norma che sanziona la detenzione e la cessione di stupefacenti; richiamata quale reato indiziario valutato nel complesso probatorio a supporto della misura cautelare.

  • art. 297, comma 3 c.p.p.

    Richiesto in tema di retrodatazione del dies a quo della misura cautelare; la Corte ha ricordato che la retrodatazione può essere dedotta con successo solo ove gli atti anteriori contengano tutti gli elementi idonei a giustificare la successiva ordinanza cautelare, secondo la giurisprudenza di legittimità.

  • art. 303, comma 1, lett. a), n. 2 c.p.p.

    Norma richiamata nella doglianza relativa alle formalità dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto la censura generica e meramente assertiva, quindi non idonea ad integrare i presupposti di ammissibilità.

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla qualificazione dell'apporto dell'imputato; la Corte ha ritenuto che le censure rivolte alla valutazione degli elementi indiziari sono di fatto e non conformi ai limiti dell'impugnazione in Cassazione.

  • art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma sulle esigenze cautelari, in particolare pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto che, alla luce della contestazione ex art. 74 DPR 309/1990 e dei gravi indizi, opera una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari che il ricorrente non ha dimostrato di superare con specifici elementi.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per la condanna alle spese processuali e alle somme dovute a titolo di Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Norma richiamata per l'obbligo di comunicazione alle autorità competenti del provvedimento quando il provvedimento decisionale non determina la remissione in libertà dell'indagato.

Massime di principio

  • In Cassazione sono inammissibili i motivi generici o meramente assertivi che non manifestino con precisione il vizio di diritto; la mera contestazione della valutazione di fatto del giudice del merito non è sufficiente.
  • In materia di "contestazioni a catena" e retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare, è necessario dimostrare puntualmente che dagli atti del primo procedimento risultavano già tutti gli elementi idonei a giustificare la successiva ordinanza cautelare; la prova della retrodatazione richiede condizioni precise e non può essere sostenuta con affermazioni generiche.
  • La qualificazione del ruolo dell'imputato (partecipante a un'associazione vs. concorso nel reato) dipende dalla valutazione complessiva degli indizi: contatti ripetuti, cognizione e cooperazione agli scopi dell'associazione e rapporti di fiducia/creditizio possono giustificare la partecipazione all'associazione anche se l'adesione è temporanea o l'apporto non è continuo.
  • Quando i reati contestati ricadono sotto l'art. 74 DPR 309/1990 si forma una presunzione rafforzata circa la necessità della misura custodiale; tale presunzione può essere superata solo con elementi specifici e concreti che dimostrino la cessazione del legame associativo o un effettivo ravvedimento.
  • Per far valere in Cassazione vizi di motivazione o di applicazione della legge penale occorre evidenziare violazioni normative o manifesta illogicità della motivazione; il semplice dissenso circa la valutazione probatoria del giudice del riesame non basta.
  • Nel contestare esigenze cautelari per pericolo di reiterazione, è necessario fornire elementi aggiornati e puntuali sulla personalità dell'indagato (es. prova di recisione dei rapporti, misure alternative concrete e adeguate) per superare la presunzione di necessità della custodia.

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