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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09107/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento per l'ammissione al gratuito patrocinio: l'istanza era stata respinta perché ritenuta generica e priva di specifiche contestazioni rispetto alle ragioni del rigetto. Il reclamante ha quindi proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Presidente della CTR Lombardia, sezione distaccata di Brescia, lamentando l'incompetenza del presidente, l'omesso esame del motivo di annullamento e la motivazione apparente del provvedimento. Tuttavia, nel giudizio di legittimità il ricorso, pur notificato alla controparte, non è stato depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c.; il Ministero si è costituito ed ha chiesto la declaratoria di improcedibilità.

La decisione

La Corte ha rilevato che il ricorso per cassazione, benché notificato, non era stato depositato nei termini di legge presso la cancelleria della Corte. Da ciò ha tratto la conseguenza della improcedibilità ex art. 369, comma 1, c.p.c., dichiarando il ricorso improcedibile. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese in favore del Ministero, liquidate in euro 4.305,00 oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    mancato deposito del ricorso nei termini

    Il deposito del ricorso e degli atti indicati dalla norma entro il termine previsto è requisito necessario di procedibilità; la sua omissione comporta la declaratoria di improcedibilità.

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorrente, anche ai fini di ottenere la dichiarazione di improcedibilità, rientra nel più ampio potere di contraddire e può attivarsi chiedendo l'iscrizione a ruolo del processo.

  • art. 387 c.p.c.

    La declaratoria di improcedibilità tutela anche l'interesse del controricorrente ad evitare che il ricorrente possa riproporre l'impugnazione se il termine non è ancora decorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di improcedibilità comporta l'attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo il provvedimento rientrante tra quelli contemplati dalla norma.

  • art. 14, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002

    La parte che per prima si costituisce è tenuta al pagamento del contributo unificato, senza distinguere, nel giudizio di cassazione, tra ricorrente e controricorrente.

  • art. 11 d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato quale ipotesi in cui il pagamento del contributo può essere prenotato a debito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il mancato deposito del ricorso e degli atti richiesti dall'art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità dell'impugnazione, anche se la notifica alla controparte è avvenuta regolarmente.
  • Il controricorrente è legittimato a richiedere l'iscrizione a ruolo del processo per far dichiarare l'improcedibilità del ricorso non depositato, perché tale iniziativa rientra nel potere di contraddire.
  • Per ottenere una pronuncia sull'improcedibilità del ricorso non depositato, il controricorrente deve allegare copia del ricorso notificatogli, così da dimostrare l'effettiva proposizione dell'impugnazione.
  • La declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione integra un provvedimento che consente l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
  • Le spese del giudizio seguono la soccombenza anche quando la decisione sia fondata su un rilievo processuale come l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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