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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35076/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 10 novembre 2025, contestando la valutazione della non serietà dell’offerta ritenuta idonea a fondare la configurabilità dell’istigazione prevista dall’art. 322, comma 2, c.p., sostenendo comunque che l’offerta fosse inidonea. Ha inoltre censurato il diniego delle attenuanti generiche. La Corte rileva che le doglianze ripropongono questioni già vagliate e disattese dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: i motivi, meramente riproduttivi di censure già esaminate in appello, non erano consentiti in sede di legittimità. La valutazione dei giudici di merito è stata ritenuta sorretta da argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto alle doglianze, coerenti con le risultanze acquisite e priva di manifeste incongruenze logiche. All’inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo disponibile non specifica ulteriori statuizioni.

Norme richiamate

  • art. 322, comma 2, c.p.

    con riguardo alla non serietà dell'offerta apprezzata a sostegno della ritenuta configurabilità della contestata istigazione ex art 322, comma 2, cp, comunque ritenuta inidonea dalla difesa

    La Corte non enuncia una regola sostanziale autonoma sull’istigazione, ma ritiene non scrutinabile la contestazione della valutazione di merito sulla serietà e idoneità dell’offerta, in quanto riproposta in modo non consentito in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta le conseguenze processuali previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo riportato non ne specifica ulteriormente il contenuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riprodurre questioni già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito, quando la decisione impugnata è sorretta da argomentazioni giuridicamente corrette, pertinenti alle doglianze, coerenti con le risultanze e prive di manifeste incongruenze logiche.
  • La valutazione di merito sulla serietà e idoneità dell’offerta posta a fondamento della configurabilità dell’istigazione non è censurabile in cassazione attraverso la mera riproposizione delle contestazioni già esaminate nei gradi di merito.
  • Il diniego delle attenuanti generiche non può essere rimesso in discussione in cassazione mediante la mera riproposizione di censure già vagliate e disattese con motivazione immune dai vizi rilevabili in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCorruzione
RamiProcesso penaleReati contro la PA
SottomaterieCorruzione impropria

Testo integrale

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