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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02867/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, conseguentemente, lo ha dichiarato inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito è rimasta ferma, con conferma della responsabilità per furto aggravato e con esclusione dell'attenuante del danno di speciale tenuità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto aggravato. Il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4 c.p., sostenendo in sostanza che il pregiudizio patrimoniale sarebbe stato tale da giustificare il riconoscimento dell'attenuante. I fatti concreti, per come emergono dal testo, riguardano la sottrazione di due personal computer nuovi.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4 c.p.

    La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità richiede che il pregiudizio sia lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio, valutando non solo il valore del bene sottratto ma anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa; non assume rilievo la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4 c.p. presuppone un pregiudizio patrimoniale di entità davvero minima, non essendo sufficiente che il danno sia semplicemente contenuto.
  • La valutazione della speciale tenuità non si esaurisce nel valore intrinseco del bene sottratto, ma deve considerare anche le ulteriori conseguenze pregiudizievoli della sottrazione per la persona offesa.
  • Ai fini dell'attenuante non rileva la maggiore o minore capacità economica della persona offesa di sopportare il danno.
  • Quando la motivazione di merito esclude in modo coerente la speciale tenuità del danno per il furto di beni di valore non irrisorio, il ricorso per cassazione che miri a rimettere in discussione tale valutazione può essere dichiarato inammissibile se manifestamente infondato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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