Cassazione Penale, Sentenza n. 1819/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione e falsa applicazione della legge penale e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e c.p.p.), denunciando l'illegittima quantificazione della confisca disposta d'ufficio in sede di patteggiamento. Il giudice aveva imposto la confisca per equivalente dell'intero profitto complessivo dell'operazione di riciclaggio (euro 43.920 per il capo B) purché il ricorrente aveva dichiarato di aver percepito solo euro 3.000; il ricorrente sosteneva che la conflazione dell'intero profitto dell'insieme dei concorrenti su di lui fosse ingiustificata e contrario al principio secondo cui, in caso di concorso, la confisca deve colpire la porzione effettivamente conseguita da ciascun concorrente, salvo impossibilità di determinazione
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla statuizione di confisca relativa al capo B, ritenendo illegittima la quantificazione della somma confiscata che ha coinciso con l'intero profitto dell'operazione (euro 43.920). Ha annullato la parte impugnata della sentenza e disposto il rinvio al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Cremona, in diversa composizione, perché ridetermini l'ammontare confiscabile applicando il principio espresso dalle Sezioni Unite (Massini, 26/09/2024): la confisca nei confronti del singolo concorrente deve essere limitata a quanto da questi concretamente conseguito; solo se non è possibile individuare la quota individuale si può procedere alla ripartizione (in mancanza di parametri, in parti uguali). In sostanza il provvedimento ablativo è stato annullato e la misura dovrà essere ricalcolata conformemente a tale principio
Norme richiamate
art. 648 quater cod. pen. (riciclaggio)
La confisca per equivalente può riguardare somme di denaro derivanti dall'operazione di riciclaggio, ma in caso di concorso di persone la misura va limitata alla porzione effettivamente conseguita dal singolo concorrente; la qualifica di "profitto" richiede accertamento causale e l'ammontare va determinato nel contraddittorio
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (patteggiamento)
Nei procedimenti di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice non può estendere arbitrariamente la sfera dell'accordo imposto dalle parti: la quantificazione della confisca, pur potendo essere disposta dal giudice, deve rispettare i limiti probatori e motivazionali imposti dal rito
art. 606, comma 1, lett. b ed e cod. proc. pen. (motivi di cassazione)
Sono stati invocati i motivi di violazione di legge e vizio di motivazione per far valere l'illegittima applicazione normativa e la contraddittorietà della motivazione in ordine all'ammontare della confisca
Sezioni Unite, ric. Massini, n. R.g. 31775/2023, 26/09/2024
n. R.g. 31775/2023, 26/09/2024
La Corte a sezioni unite ha chiarito che, in caso di concorso di persone, non opera una solidarietà passiva automatica per la confisca per equivalente: la confisca deve essere limitata alla quota effettivamente percepita da ciascun concorrente; solo se non è possibile individuare la quota individuale si può procedere alla ripartizione (in mancanza, in parti uguali)
Cass. Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022
Giurisprudenza di legittimità che sottolinea l'obbligo del giudice, anche nel patteggiamento, di motivare in modo adeguato la confisca: il giudice deve spiegare perché non ritenga attendibili le giustificazioni sull'ammontare e perché attribuisca la totalità del profitto collettivo a un unico concorrente
Massime di principio
- Nel patteggiamento il giudice può disporre la confisca, ma deve motivare specificamente l'ammontare e non può trasferire automaticamente sull'imputato l'intero profitto realizzato dall'insieme dei concorrenti
- In reati commessi in concorso la confisca per equivalente va limitata alla porzione effettivamente conseguita dal singolo concorrente; solo se è impossibile determinare tale quota si procede alla ripartizione (in mancanza, in parti uguali)
- Le dichiarazioni del ricorrente e le prove disponibili devono essere valorizzate nel contraddittorio per determinare l'ammontare del profitto individuale; il giudice deve motivare il rifiuto delle spiegazioni offerte
- Se il provvedimento di confisca eccede l'accordo o non è adeguatamente motivato, la decisione può essere annullata in Cassazione limitatamente alla statuizione ablativa con rinvio per nuovo accertamento
- La prassi consolidata richiede attenzione a non applicare forme di "solidarietà passiva" nella confisca: l'onere probatorio grava sul giudice che intende estendere l'ablazione oltre la quota individuale
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