Cassazione Penale, Sentenza n. 541/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e insufficiente motivazione, con riferimento agli artt. 125 c.p.p. e 73 comma 5 del DPR 309/90. Il ricorrente contestava la mancata riqualificazione della condotta come di "lieve entità" ai sensi dell'art. 73 comma 5, sostenendo che i capi contestati fossero viziati da imprecisione nella quantificazione delle cessioni (al capo 3a numero indeterminato di cessioni non meglio specificate; al capo 26 solo 35 micro-cessioni), l'eccessiva valorizzazione del tipo di droga (cocaina) e la valutazione della presunta continuità dell'attività di spaccio. Denunciava, infine, apoditticità e illogicità della motivazione che aveva richiamato la professionalità dell'azione e la collaborazione con altri soggetti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente valutato, in modo complessivo e non atomistico, le plurime condotte (concentrazione temporale e geografica, modalità identiche di confezionamento, tipologia di stupefacente - cocaina - e rilevanti quantitativi gestiti mediante una rete) escludendo la configurabilità della lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 DPR 309/90. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La lieve entità richiede una valutazione complessiva delle plurime condotte (mezzi, modalità, circostanze). Anche una singola circostanza significativa (es. elevati quantitativi, organizzazione, continuità, identità del tipo di droga) può ostare alla qualificazione come lieve entità se la valutazione complessiva non neutralizza la sua rilevanza.
Codice di procedura penale, art. 125
Richiamato rispetto ai requisiti di motivazione delle decisioni impugnate; la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito adeguata e non viziata nella valutazione di fatto.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede che l'inammissibilità comporti l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente alle spese.
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di ricorso infondato; la Corte ha comunque escluso responsabilità per dolo o colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità e ha applicato un versamento equitativo di euro 3.000,00.
Massime di principio
- La valutazione della "lieve entità" ex art. 73 comma 5 DPR 309/90 è globale: occorre considerare mezzi, modalità, circostanze, quantità, tipologia di droga, continuità e organizzazione dell'attività; non è sufficiente esaminare singoli episodi in modo isolato.
- Se le condotte sono concentrate in breve arco temporale e in ambito geografico ristretto, con identiche modalità e gestione organizzata (rete), è probabile l'esclusione della lieve entità anche quando alcune cessioni appaiono di piccola entità.
- La tipologia della sostanza (es. cocaina) e i quantitativi, unitamente alla professionalità o alla collaborazione con altri soggetti, possono costituire elementi ostativi rilevanti per la riqualificazione in lieve entità.
- In cassazione il giudizio principale è di ammissibilità e di legittimità: non è consentita una rivalutazione del merito dei fatti già adeguatamente motivati dai giudici di merito; i vizi di motivazione devono essere reali e non mera dissidenza valutativa.
- Una singola circostanza significativa può precludere la lieve entità se, nella valutazione complessiva, non è neutralizzata dagli altri indici previsti dalla norma.
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