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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22060/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 06/03/2025 che, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta da Antonio Scaminaci avverso l'ordinanza del GIP del 30/01/2025, aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. rispetto ad un capo ma confermato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla PG. Il ricorrente denunciava violazione di legge, vizio di motivazione, mancata assunzione e valutazione di prova decisiva e travisamento delle prove in relazione alla presunta partecipazione all'estorsione (capo F), sostenendo che la condotta estorsiva fosse stata realizzata esclusivamente dal fratello Giovanni, che Antonio si sarebbe limitato a chiedere al fratello di fingersi concorde per non farlo 'sfigurare', e che non fosse stato lui a individuare il beneficiario o a fissare il prezzo. Inoltre censurava la carenza motivazionale circa l'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1).

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo fondato: l'ordinanza impugnata non ha adeguatamente indicato e motivato le circostanze concrete e il contributo specifico attribuito a Antonio Scaminaci a fondamento della partecipazione all'estorsione; è stata altresì omessa la valutazione delle sommarie informazioni della persona offesa depositate in sede di indagini difensive, integrazione che costituisce travisamento per omissione. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Caltanissetta per il rinnovato giudizio di gravità indiziaria secondo i principi esposti. La censura relativa all'aggravante del metodo mafioso è stata assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

Norme richiamate

  • art. 610 co. 5 C.p.p.

    Richiamato per giustificare la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in assenza di richiesta di trattazione orale.

  • art. 611 co. 1-bis e ss. C.p.p.

    Richiamate le norme procedurali sul procedimento davanti alla Corte (regole di trattazione e decisione del ricorso in sede di camera di consiglio).

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante per l'uso del metodo mafioso/forza intimidatrice del sodalizio; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non avesse adeguatamente motivato la sussistenza di tale aggravante rispetto al singolo indagato, richiedendo elementi concreti di contributo personale.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 14684/2014 - Siragusa)

    Principio secondo cui, anche in ipotesi di compartecipazione, la valutazione di gravità indiziaria richiede l'addebito concreto e la specificazione di una determinata condotta riferita al singolo indagato e il concorso di elementi che la suffraghino.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 3, n. 23097/2019 - Capezzuto)

    Principio secondo cui la mancata valutazione di deduzioni difensive non costituisce di per sé nullità, ma può integrare un travisamento per omissione incidendo sulla completezza e correttezza della motivazione.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari personali la gravità indiziaria deve essere concretamente motivata rispetto a ciascun indagato: non è sufficiente dimostrare che l'imputato abbia condiviso privatamente la decisione di un altro, occorre indicare atti, comportamenti o elementi che dimostrino un contributo effettivo al reato.
  • Conversazioni private che mostrano una condivisione interna o l'intento di non 'sfigurare' non costituiscono automaticamente prova di concorso esterno: devono emergere elementi che colleghino quei colloqui a un contributo materiale o a pressioni verso la vittima.
  • Per l'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis e segg.) il giudice deve esplicitare in che modo l'imputato abbia fatto valere o sfruttato la forza intimidatrice del sodalizio o abbia agevolato l'azione del relativo esponente; affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • Il giudice del riesame/dei provvedimenti cautelari è tenuto a valutare espressamente le memorie e le prove difensive prodotte: l'omessa valutazione di elementi rilevanti può costituire travisamento per omissione e giustificare l'annullamento del provvedimento.
  • In fase difensiva è strategico depositare tempestivamente sommarie informazioni della persona offesa, registrazioni o elementi che chiariscano la dinamica e l'assenza di responsabilità personale, poiché la loro mancata considerazione può incidere sulla decisione cautelare.
  • Se la motivazione di un provvedimento cautelare risulta contraddittoria o lacunosa rispetto alla partecipazione individuale, il rimedio più probabile è l'annullamento con rinvio per rinnovata valutazione della gravità indiziaria.

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