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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20429/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta ad accertare che, svolgendo mansioni asseritamente riconducibili alla categoria di quadro, avesse diritto al superiore inquadramento professionale già dal 1 febbraio 2005, quando era alle dipendenze della società ferroviaria ricorrente, pur essendo poi transitato prima in distacco e quindi con contratto alle dipendenze dell'agenzia nazionale. I giudici di merito avevano accolto solo in parte la domanda, ritenendo maturato il diritto al superiore inquadramento e disponendo l'inquadramento presso l'agenzia con decorrenza dal rapporto con quest'ultima, con regolazione delle spese. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) difetto di interesse ad agire del lavoratore, perché la domanda sarebbe stata diretta solo a ottenere il superiore inquadramento presso la nuova datrice di lavoro e non già con riguardo al rapporto pregresso; 2) violazione del CCNL applicabile, per erronea qualificazione delle mansioni nell'area Professional B quadri; 3) violazione delle norme su domanda, manleva e garanzia impropria, sostenendo di avere interesse a essere tenuta indenne dall'agenzia per tutte le conseguenze della lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la domanda introduttiva, per come riprodotta nel ricorso, aveva effettivamente ad oggetto l'accertamento del diritto al superiore inquadramento anche in relazione al periodo in cui il lavoratore era alle dipendenze della società ricorrente, sicché l'interesse ad agire era concreto e attuale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, tendeva in realtà a una rivalutazione delle risultanze istruttorie e del merito dell'inquadramento, attività preclusa in cassazione. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per difetto di interesse ad impugnare il capo relativo alla manleva, poiché il lavoratore non aveva proposto nei confronti della società ricorrente alcuna domanda economica, ma solo una domanda di accertamento del superiore inquadramento e di condanna dell'agenzia a recepirlo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il preteso difetto di interesse ad agire; la Corte ne ha escluso la violazione, affermando che l'interesse ad agire richiede una utilità concreta e attuale, qui sussistente.

  • art. 21 CCNL mobilità Area contrattuale attività ferroviarie

    Invocato per contestare l'inquadramento professionale; la Corte non ne ha esaminato il merito, ritenendo il motivo inammissibile perché volto alla rivalutazione del fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in tema di manleva e corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso l'interesse della società a dolersi del relativo capo, mancando una domanda economica contro di essa.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte richiama il principio di specificità del ricorso per cassazione: le censure su domande, atti e documenti devono essere riprodotte e localizzate con precisione nel ricorso.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    È ribadito che non è ammissibile un ricorso che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o omesso esame, miri in realtà a una rivalutazione del merito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente, se dovuto.

  • art. 1-bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come base del meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'interesse ad agire deve essere concreto e attuale: occorre che la parte persegua un'utilità giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice; non è sufficiente un interesse meramente eventuale o prospettico a possibili effetti futuri.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti di causa sotto la veste formale della violazione di legge: il motivo è inammissibile se mira soltanto a sostituire la lettura del ricorrente a quella compiuta dal giudice di merito.
  • Le censure fondate su atti o documenti del giudizio di merito devono rispettare rigorosi oneri di specificità e localizzazione nel ricorso per cassazione; la loro omissione determina l'inammissibilità della doglianza.
  • Per configurare un interesse ad impugnare un capo relativo a manleva o garanzia impropria è necessario che vi sia una concreta esposizione patrimoniale o una domanda economica contro il soggetto che invoca la garanzia; in assenza di tale domanda, l'interesse manca.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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