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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38023/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Ancona che li aveva ritenuti responsabili del delitto previsto dall'art. 10-ter D.Lgs. 74/2000 per omesso versamento IVA relativo all'anno d'imposta 2012 (termine di versamento 27/12/2013), in qualità di amministratori della Equipe S.p.A. Le doglianze contestano: (i) carenza/insufficienza di motivazione rispetto alle scriminanti invocate (artt. 45 e 51 c.p.) rilevabili dalla consulenza di parte, in particolare la forza maggiore dovuta a grave crisi di liquidità derivante da ingenti crediti non incassati; (ii) errore di diritto/ignoranza inevitabile sull'efficacia e sugli effetti del concordato preventivo "in bianco" introdotto dal D.L. n.83/2012 e sulle norme fallimentari (artt. 161, 167, 168, 169 L.F.), con possibile configurazione di errore sul fatto o errore incolpevole; (iii) assenza del dolo generico, atteso che la domanda di concordato sarebbe stata presentata anteriormente o che le condotte contestate non dimostrerebbero la volontà di sottrarsi al pagamento dell'imposta.

La decisione

La Corte di Cassazione rileva che i ricorsi non sono manifestamente infondati e che le questioni sollevate (motivazione sulle cause della crisi di liquidità, errore di diritto/ignoranza inevitabile, elemento soggettivo) meritano approfondimento. Tuttavia, accerta che il reato è estinto per prescrizione (termine prescrizionale decorso) e, non essendo possibile pronunciare una sentenza assolutoria ex art.129 c.p.p. perché non emergono dagli atti circostanze assolutamente non contestabili, annulla la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione. La Corte osserva inoltre che la Corte d'appello non ha adeguatamente motivato sulle ragioni della crisi di liquidità (tra cui crediti non riscossi pari a circa €1.975.069,00) e richiama la giurisprudenza circa la valutazione del dolo quando l'omesso versamento dipende da insoluti in percentuali eccezionali.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 10-ter

    Norma che incrimina l'omesso versamento dell'IVA; la Corte conferma che il reato era quello contestato e ne valuta l'elemento soggettivo (dolo generico).

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - artt. 2-10

    Riferimento per l'irreperibilità dell'estensione del termine di prescrizione introdotta dall'art.17, comma 1-bis (tale estensione non si applica al reato di cui all'art.10-ter).

  • Articoli 45 e 51 c.p.

    Scriminanti (forza maggiore e adempimento di un dovere) invocate dalla difesa; la Corte ha ritenuto che la sentenza di merito non abbia adeguatamente argomentato su questi profili e che la questione non sia manifestamente infondata.

  • Legge fallimentare - artt. 161, 167, 168, 169 L.F.

    Norme richiamate in relazione agli effetti del concordato preventivo e alla disciplina del 'concordato in bianco'; la difesa ha sostenuto incertezza interpretativa che avrebbe potuto integrare errore di diritto/ignoranza inevitabile.

  • D.L. n.83/2012 convertito con L. n.134/2012

    Normativa che ha introdotto il concordato 'in bianco', centrale nella controversia sull'effetto della domanda di concordato rispetto ai pagamenti tributari.

  • Art. 17, comma 1-bis D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74

    Prevede l'elevazione di un terzo dei termini di prescrizione per alcuni reati tributari; la Corte ha precisato che tale estensione non si applica all'art.10-ter.

  • Art. 129 c.p.p.

    Disciplina la pronunzia liberatoria: la Corte ricorda che essa può essere emessa solo quando le circostanze escludenti del fatto o della responsabilità emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile; nel caso non era possibile applicarla.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 364/1988

    Richiamata in relazione al principio dell'ignoranza inevitabile (errore incolpevole) invocato dalla difesa.

Massime di principio

  • L'ammissione alla procedura di concordato preventivo 'in bianco' successiva alla scadenza per il pagamento non elimina automaticamente la responsabilità penale per omesso versamento IVA: l'evento è tipicamente valutato come post factum e non incide necessariamente sull'elemento soggettivo del reato.
  • La sussistenza del dolo nell'omesso versamento IVA va valutata con attenzione nel contesto della crisi di liquidità: insoluti rilevanti rispetto al fatturato possono giustificare un'assenza di dolo o la configurabilità di cause di giustificazione, ma ciò richiede valutazione probatoria approfondita e motivazione rafforzata da parte del giudice.
  • L'errore di diritto o l'ignoranza inevitabile connessi a novità legislative o a interpretazioni giurisprudenziali non escludono automaticamente la responsabilità penale; tuttavia possono costituire argomentazioni non manifestamente infondate quando la normativa è incerta e l'operato degli amministratori si è basato su pareri professionali.
  • Quando il reato è estinto per prescrizione, la Cassazione può annullare la sentenza di merito senza rinvio; l'assoluzione piena (pronunzia liberatoria ex art.129 c.p.p.) è possibile solo se dagli atti emerge in modo incontrovertibile l'assenza del fatto, della responsabilità o della rilevanza penale.
  • Nel caso di rinvio dopo annullamento di una sentenza assolutoria, la Corte d'appello che condanna deve fornire una motivazione particolarmente accurata e rafforzata, con esame puntuale degli elementi probatori e delle consulenze di parte.

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